CODICE INTERNAZIONALE OMS/UNICEF SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO

 

Preambolo

 Gli Stati Membri dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità:

 Affermando il diritto di ciascun bambino e di ciascuna donna in gravidanza e nutrice ad una adeguata alimentazione come mezzo per raggiungere e conservare la salute;

Riconoscendo che la malnutrizione infantile rientra in una problematica più ampia di mancanza di educazione, povertà e ingiustizie sociali;

RICONOSCENDO che la salute dei lattanti e dei bambini non può essere isolata dalla salute e nutrizione delle donne, dalla loro condizione socioeconomica e dal loro ruolo di madri;

CONSAPEVOLI che l’allattamento al seno è un modo incomparabile per garantire il nutrimento ideale per la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti;

che esso formi una base biologica ed emotiva unica per la salute sia della madre che del bambino; che le proprietà antiinfettive del latte materno aiutano a proteggere i neonati dalle malattie; che esiste un’importante legame tra l’allattamento al seno e distanziamento delle nascite;

RICONOSCENDO che l’incoraggiamento e la protezione dell’allattamento al seno rappresentano un ruolo importante nell’ambito della salute, della nutrizione e  delle altre misure sociali necessarie per promuovere la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti e dei bambini;  che l’allattamento al seno è un importante aspetto delle cure primarie nell’ambito della salute;

CONSIDERANDO che quando le madri non allattano al seno, o lo fanno solo parzialmente, esiste un legittimo mercato di alimenti per lattanti e di ingredienti adatti alla loro preparazione; che, conseguentemente, tutti questi prodotti devono essere resi accessibili a coloro i quali ne abbiano necessità attraverso sistemi di distribuzione commerciale o non commerciale; che non devono essere commercializzati o distribuiti secondo modalità tali da interferire con la protezione e la promozione dell’allattamento al seno;

RICONOSCENDO, inoltre, che pratiche nutrizionali inadeguate conducono in tutti i paesi a malnutrizione infantile, stati patologici, mortalità, e che inadeguate pratiche di commercializzazione dei sostituti del latte materno e prodotti assimilati possano contribuire a questi gravi problemi di salute pubblica;

CONVINTI che sia importante per i lattanti ricevere alimenti complementari appropriati, di norma quando il lattante raggiunge dai quattro ai sei mesi di età, e che ogni sforzo dovrebbe essere fatto al fine di usare cibi disponibili localmente, e ciononostante convinti che tali alimenti complementari non debbano essere usati come sostituti del latte materno;

CONSTATANDO che esistono un numero di fattori sociali ed economici che influiscono sull’allattamento al seno e che, di conseguenza, i governi devono sviluppare dei sistemi di sostegno sociale al fine di proteggerlo, facilitarlo e incoraggiarlo, che dovrebbero creare un ambiente che favorisca l’allattamento al seno, fornisca un sostegno familiare e comunitario adeguato, e protegga le madri da quei fattori che inibiscono l’allattamento al seno;

AFFERMANDO che le strutture sanitarie, il personale medico professionale e l’altro personale paramedico in esso operante, devono svolgere un ruolo essenziale nella guida alle pratiche della nutrizione dei lattanti, incoraggiando e facilitando l’allattamento al seno, e fornendo consigli oggettivi e coerenti sul valore superiore dell’allattamento al seno, oppure, quando necessario, sull’uso appropriato degli alimenti per lattanti, sia di produzione industriale che di preparazione casalinga;

AFFERMANDO, inoltre, che i sistemi educativi e gli altri servizi sociali devono essere coinvolti nella protezione e promozione dell’allattamento al seno, e nell’uso appropriato di alimenti complementari;

CONSAPEVOLI che le famiglie, le comunità, le organizzazioni femminili e le altre organizzazioni non governative debbano svolgere un ruolo speciale nell’ambito della protezione e promozione dell’allattamento al seno e nell’assicurare il sostegno necessario alla donna in gravidanza e alle madri di neonati e bambini, sia allattati al seno che artificialmente;

AFFERMANDO la necessità di cooperare in attività finalizzate al miglioramento della salute e della nutrizione di mamme, neonati e bambini da parte dei governi, organizzazioni delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, specializzate in varie discipline collegate, gruppi di consumatori e industrie;

RICONOSCENDO che i governi debbano adottare una serie di misure sanitarie, nutrizionali e sociali al fine di promuovere la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti e dei bambini, e che il presente Codice riguardi soltanto un aspetto di tali misure;

CONSIDERANDO che i produttori e i distributori di sostituti di latte materno hanno un ruolo importante e costruttivo da svolgere in relazione alla nutrizione infantile, nella promozione delle finalità del presente Codice e della sua corretta attuazione;

AFFERMANDO che i governi sono chiamati ad assumere iniziative consone al loro ambito sociale e legislativo e ai loro obiettivi di sviluppo globale per dare attuazione ai principi e alle finalità del presente Codice, inclusa la promulgazione di misure legislative, regolamenti o altri provvedimenti in tal senso;

CREDENDO che, alla luce delle precedenti considerazioni e in vista della vulnerabilità dei lattanti nei primi mesi di vita e dei rischi connessi a pratiche nutrizionali inadeguate, compresa l’utilizzazione non necessaria e impropria di sostituti del latte materno, la commercializzazione dei sostituti del latte materno richieda un trattamento speciale che rende le pratiche usuali di commercializzazione inadatte a questi prodotti;

 

PERTANTO:

Gli Stati Membri approvano i seguenti articoli che sono raccomandati quali basi di future azioni.

 

Articolo 1: Finalità del Codice

 

La finalità del presente Codice è contribuire ad assicurare ai lattanti una nutrizione sicura e adeguata, proteggendo e promuovendo l’allattamento al seno, e assicurando l’utilizzazione appropriata dei sostituti del latte materno, ove necessari, sulla base di informazioni adeguate e attraverso forme appropriate di commercializzazione e distribuzione.

 

Articolo 2: Campo di applicazione del Codice

 Il Codice si applica alla commercializzazione, e alle pratiche ad essa connessa, dei seguenti prodotti: sostituti del latte materno, inclusi gli alimenti per lattanti; altri derivati del latte, alimenti e bevande, inclusi gli alimenti complementari per biberon, quando commercializzati o comunque rappresentati come idonei, con o senza modifiche, a sostituire parzialmente ovvero totalmente il latte materno; biberon e tettarelle. Il Codice si riferisce altresì alla qualità e disponibilità di tali prodotti, e all’informazione relativa alla loro utilizzazione.

 

Articolo 3: Definizioni

 Ai fini del presente Codice si intende:

 

per “Sostituti del Latte Materno” qualsiasi alimento che venga commercializzato o comunque rappresentato come idoneo a sostituire parzialmente ovvero  totalmente il latte materno, che sia adatto o meno a tale scopo;

 per “Alimento Complementare” qualsiasi alimento, sia prodotto industrialmente che preparato localmente, adatto come complemento del latte materno o delle formule per lattanti, quando entrambi diventino insufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali del lattante. Tali alimenti sono anche comunemente denominati “pappe per lo svezzamento” o “ supplementi del latte materno”;

 per “Contenitore” qualsiasi forma di confezionamento dei prodotti per la vendita al dettaglio, compresi gli involucri;

per “Distributore” una persona, corporazione o qualsiasi altra entità nel settore pubblico o privato impegnata in attività (diretta o indiretta) di  commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio di prodotti cui si applica il presente Codice.  Un “Distributore primario” è un agente di vendita, rappresentante, distributore nazionale o mediatore industriale;

 per “Sistema sanitario” istituzioni ovvero organizzazioni governative, non governative o private impegnate, direttamente o indirettamente, nella tutela della salute delle madri, dei lattanti e delle gestanti; asili nido ed altre istituzioni che si occupano di bambini. Include, inoltre, operatori sanitari nella pratica privata. Ai fini del presente Codice, le strutture sanitarie non includono farmacie o altri punti vendita istituzionali;

 per “Personale sanitario” una persona occupata in una di tale strutture sanitarie, a livello professionale o non professionale, inclusi i volontari e coloro che prestano lavoro non retribuito;

 per “Alimento per lattanti” un sostituto del latte materno formulato industrialmente d’accordo con gli standard applicabili del Codex Alimentarius, al fine di soddisfare le normali esigenze nutrizionali dei lattanti fino ai 4 o 6 mesi di età, e adattati alle loro caratteristiche fisiologiche. L’alimento per lattanti può anche essere preparato in casa, nel qual caso viene descritta come “preparazione casalinga”;

per “Etichetta” qualsiasi cartellino, marchio, marca, materiale illustrato o altrimenti descrittivo, scritto, stampato, stampigliato, marchiato, sbalzato o impresso, ovvero fissato sul con tenitore (vedi sopra) di qualsiasi prodotto cui si applica il presente Codice;

per “Produttore” una corporazione o altra entità del settore pubblico o privato impegnata nell’attività o funzione (sia direttamente che attraverso un agente o attraverso un’entità da essa controllata o ad essa vincolata da contratto) di  fabbricazione di un prodotto cui si applica il presente Codice;

per “Marketing”/ “Commercializzazione” promozione, distribuzione, vendita, pubblicità, pubbliche relazioni e informazione sul prodotto;

per “Personale addetto al Marketing” ogni persona le cui funzioni riguardano la commercializzazione del prodotto ovvero dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente Codice;

per “Campioni” singole o piccole quantità di un prodotto fornito gratuitamente;

per “Forniture” quantità di un prodotto fornito, per fini sociali gratuitamente

o a basso costo, per un periodo prolungato, comprese le forniture alle famiglie bisognose.

 

 Articolo 4: Informazione ed Istruzione

4.1 I Governi devono assumere la responsabilità di assicurare che venga divulgata un’informazione obiettiva e coerente sull’alimentazione dei lattanti e dei bambini ad uso delle famiglie e di coloro i quali sono impegnati nel campo della nutrizione dei lattanti e dei bambini. Tale responsabilità deve riguardare sia la pianificazione, la produzione, la progettazione e la diffusione che la loro verifica.

4.2 Materiale informativo e didattico, sia scritto che audiovisivo, relativo all’alimentazione dei neonati e rivolto alle donne in gravidanza e alle madri dei lattanti e bambini, deve includere un’informazione chiara su tutti i seguenti punti:

1. i benefici e la superiorità dell’allattamento al seno;

2. alimentazione materna, la preparazione necessaria all’allattamento al seno e il suo mantenimento;

3. l’effetto negativo sull’allattamento al seno dell’introduzione dell’uso anche parziale del biberon;

4. la difficoltà di rendere reversibile la decisione di non allattare al seno;

5. ove necessario, l’utilizzazione corretta degli alimenti per lattanti, sia quelli di produzione industriale che di preparazione casalinga. Nel caso in cui tale materiale contenga informazioni sull’utilizzazione degli alimenti per lattanti, esso deve includere le implicazioni di carattere sociale e finanziario relative alla loro utilizzazione; i rischi per la salute che alimenti e di metodi di alimentazione non adeguati comportano; e, in particolare, i rischi per la salute derivanti da un uso non appropriato di alimenti per lattanti o altri sostituti di latte materno. Il materiale in questione non deve riportare alcuna immagine o testo che possa idealizzare l’utilizzazione dei sostituti del latte materno.

4.3 Donazioni di attrezzature o materiali informativi o didattici da parte di produttori o distributori devono avvenire solo su richiesta e con l’approvazione scritta della competente autorità governativa ovvero secondo gli orientamenti dati dai governi a tale riguardo. Tali attrezzature o materiali possono recare il nome o logo della società donatrice, ma non devono far riferimento ad alcun prodotto che rientra nel campo di applicazione del presente Codice, e devono essere distribuiti solo attraverso il sistema sanitario.

 

Articolo 5:  Il pubblico in generale e le madri

5.1 I prodotti cui si applica il presente Codice non dovrebbero essere pubblicizzati o altrimenti promossi presso il pubblico in generale.

5.2 Produttori e distributori non dovrebbero fornire, direttamente o indirettamente, campioni di prodotti cui si applica il presente Codice alle donne in gravidanza, alle madri o ai membri delle loro famiglie.

5.3 Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente Articolo, dovrebbe essere vietata la pubblicità nei punti vendita, l’offerta di campioni o qualsiasi altro espediente promozionale tale da indurre il consumatore a comprare al dettaglio, come ad esempio, esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite sottocosto e offerte promozionali di più prodotti simili contemplati dal presente Codice. Questo provvedimento non dovrebbe comportare restrizioni relativamente all’istituzione di  una politica dei prezzi e di pratiche intese a fornire prodotti ad un costo inferiore secondo un piano a lungo termine.

5.4 Produttori e distributori non dovrebbero distribuire a donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini qualsiasi tipo di regalo o utensile che possa promuovere l’utilizzazione dei sostituti del latte materno o del biberon.

5.5 Nella sua attività commerciale il personale addetto al marketing non dovrebbe cercare di stabilire contatti diretti o indiretti con donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini.

la Risoluzione AMS 49.15 (1996) richiede agli Stati Membri di “assicurare che gli alimenti complementari non siano commercializzati per, né usati in modo da, mettere a rischio l’allattamento esclusivo e quello prolungato”

 

Articolo 6: Sistemi sanitari 

6.1 Le autorità sanitarie negli Stati Membri dovrebbero adottare misure idonee a incoraggiare e proteggere l’allattamento al seno e promuovere i principi del presente Codice e dovrebbero dare informazioni e orientamenti appropriati al personale medico in considerazione delle sue responsabilità, incluse le informazioni di cui all’art. 4.2.

6.2 Nessuna struttura del sistema sanitario dovrebbe essere utilizzata allo scopo di promuovere gli alimenti per lattanti o altri prodotti contemplati dal presente Codice. Il Codice, comunque, non preclude la divulgazione di informazioni al personale medico professionale come specificato nell’Articolo 7.2

6.3 Le strutture dei sistemi sanitari non dovrebbero essere utilizzate per l’esposizione dei prodotti cui si applica il presente Codice, per cartelloni e  manifesti che riproducono tali prodotti, o per la distribuzione di materiale fornito da un produttore o distributore diversamente da quanto specificato all’Articolo 4.

6.4 Non dovrebbe essere consentito l’uso, da parte dei sistemi sanitari, di rappresentanti delle compagnie, puericultrici esterne dipendenti dalle compagnie o personale simile, fornito o retribuito dalle industrie produttrici o distributrici.

6.5 La necessità di un’alimentazione a base di alimenti per lattanti, sia di produzione industriale che di preparazione casalinga, dovrebbe essere consigliata esclusivamente dal personale medico, o da altri operatori sociali; e soltanto alle madri o ai membri della famiglia che hanno necessità di ricorrervi; e

l’informazione data dovrebbe includere una chiara spiegazione dei rischi di un uso improprio.

6.6* Sono consentite a istituzioni o organizzazioni donazioni o vendite a basso costo di forniture di formule per lattanti o altri prodotti inclusi nel presente Codice, sia per farne uso nelle istituzioni che per distribuirli all’esterno. Tali forniture dovrebbero essere utilizzate o distribuite esclusivamente a lattanti

che devono essere alimentati a base di prodotti sostitutivi del latte materno. Se tali forniture sono distribuite per uso esterno alle istituzioni, ciò deve essere fatto esclusivamente dalle relative istituzioni e organizzazioni. Tali donazioni o vendite a basso costo non devono essere usate dai produttori o dai distributori per incentivare le vendite.

6.7* Qualora donazioni di alimenti per lattanti o di altri prodotti contemplati dal presente Codice vengano distribuite al di fuori di un’istituzione, l’istituzione ovvero organizzazione deve adottare misure al fine di assicurare che le forniture possano continuare per tutto il tempo durante il quale i lattanti interessati ne abbiano bisogno. I donatori, così come le istituzioni e organizzazioni interessate, devono ricordare questa responsabilità.

6.8 Attrezzature e materiali, in aggiunta a quelli di cui all’art. 4.3, donati alle strutture sanitarie possono recare il nome o logotipo della compagnia, ma non devono riferirsi ad uno specifico prodotto tra quelli cui si applica il presente Codice.

* gli articoli 6.6 e 6.7 sono stati oggetto di controversia e confusione, in quanto le istituzioni o organizzazioni cui intendevano riferirsi non erano normali strutture sanitarie, ma orfanotrofi ed analoghi enti di assistenza. Le successive Risoluzioni AMS 39. 28 e 47. 5 hanno chiarito che gli Stati Membri debbano “garantire le piccole quantità di sostituti del latte materno necessarie per la minoranza di

bambini che ne abbiano bisogno nei punti nascita e negli ospedali siano acquistate attraverso i normali canali di vendita e non attraverso forniture gratuite o sovvenzionati” (AMS 39.28, 1986)

“assicurare che non ci siano forniture gratuite o a prezzo ridotto di sostituti del latte materno e di altri prodotti coperti dal Codice in qualsiasi parte del sistema sanitario” (AMS 47.5, 1994)

 

Articolo 7: Operatori sanitari

 7.1 Gli operatori sanitari dovrebbero incoraggiare e proteggere l’allattamento al seno; e coloro i quali sono impegnati, in particolare, nel campo dell’alimentazione materna e infantile dovrebbero familiarizzarsi con le proprie  responsabilità come stabilite dal presente Codice, comprese le informazioni specificate nell’Articolo 4.2.

 7.2 L’informazione fornita al personale medico professionale da parte di  produttori e distributori sui prodotti inclusi nel presente Codice deve essere strettamente limitata all’ambito scientifico e basata su fatti reali, e non tale da rendere implicita ovvero creare la convinzione che l’allattamento artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno. Devono essere anche incluse le informazioni specificate nell’Articolo 4.2.

 7.3 Nessun incentivo finanziario o materiale diretto alla promozione dei prodotti cui si applica il presente Codice dovrebbe essere offerto da produttori o  distributori al personale sanitario o membri delle loro famiglie, né dovrebbero essere accettati dal personale sanitario o da membri delle loro famiglie.

 7.4 Campioni di alimenti per lattanti o di altri prodotti contemplati dal presente Codice ovvero l’equipaggiamento e gli utensili per la loro preparazione e consumo, non devono essere forniti al personale sanitario eccetto quando necessario nell’ambito di una valuta-zione professionale o ricerca a livello istituzionale. Il personale sanitario non dovrebbe consegnare campioni di alimenti per lattanti a donne in gravidanza, madri di lattanti o bambini ovvero membri delle loro famiglie.

 7.5 Produttori e distributori dei prodotti contemplati dal presente Codice dovrebbero dichiarare all’istituzione di appartenenza degli operatori sanitari qualsiasi contributo erogato ad un operatore o in suo favore per borse e viaggi di studio, assegni di ricerca, partecipazioni a conferenze professionali o simili iniziative. Tali dichiarazioni dovrebbero essere rese dal beneficiario.

 

Risoluzione AMS 49.15 (1996)

L’Assemblea Mondiale della Sanità:

- ricordando e riaffermando quanto disposto nella Risoluzione 47.5 relativa alla nutrizione del lattante e del bambino, compresa l’insistenza per pratiche appropriate di alimentazione complementare;

- preoccupata per il fatto che le istituzioni sanitarie ed i ministeri della sanità possano essere oggetto di sottili pressioni per accettare in maniera indebita aiuti economici o di altro tipo per la formazione professionale in materia di salute del lattante e del bambino;

- sottolinea la costante necessità di applicare il Codice Internazionale e le successive Risoluzioni, ed invita gli Stati Membri ad:

• assicurare che l’appoggio finanziario per operatori sanitari che lavorano con bambini piccoli non crei conflitti di interesse, specialmente nei riguardi dell’Iniziativa Ospedale Amico dei Bambini dell’OMS/UNICEF;

• assicurare che la sorveglianza dell’applicazione del Codice Internazionale e delle successive Risoluzioni si realizzi in forma trasparente e indipendentemente dall’influenza del settore commerciale;

• assicurare che le pratiche e procedure all’interno dei sistemi sanitari siano coerenti con i principi e gli obiettivi del Codice Internazionale.

 

La Strategia Globale per l’Alimentazione dei Lattanti e dei Bambini

Tutti i governi dovrebbero sviluppare ed attuare una politica comprensiva per l’alimentazione dei neonati e dei bambini nel contesto di politiche nazionali per la nutrizione, per la salute dei bambini e delle donne in età fertile, e per la riduzione della povertà.

Tutte le madri dovrebbe avere accesso ad un sostegno qualificato per iniziare e mantenere l’allattamento esclusivo per 6 mesi e per una introduzione opportuna di cibi complementari adeguati e sicuri con un allattamento che continua fino a due anni o oltre.

Gli operatori sanitari andrebbero messi in condizione di offrire counselling efficace sull’alimentazione, ed questi servizi andrebbero estesi nella comunità tramite counsellor laici qualificati oppure peer counsellor (aiuto da mamma a mamma)

I governi dovrebbero controllare i progressi fatti nell’attuazione del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, e dovrebbero prendere in considerazione legislazioni nuove o misure aggiuntive per proteggere le famiglie da pressioni commerciali avverse.

I governi dovrebbero emanare un’appropriata legislazione che protegga il diritto all’allattamento al seno delle donne lavoratrici e stabilire misure per la sua applicazione in conformità con gli standard internazionali del lavoro.

Per permettere alle madri di allattare in maniera esclusiva per 6 mesi L’OMS e

l’UNICEF raccomandano di:

Iniziare ad allattare entro la prima ora dopo il parto

Allattare in maniera esclusiva – il bambino deve ricevere solo latte materno, senza altri cibi o bevande, neanche acqua

Allattare a richiesta – cioè tutte le volte che il bambino lo richiede di giorno e di notte

Non utilizzare biberon, tettarelle o succhiotti

 

La strategia globale è stata approvata durante l’Assemblea Mondiale della Sanità del 18 maggio 2002 (Risoluzione AMS 55.25, 2002 )

http://www.who.int/child-adolescent-health/NUTRITION/global_strategy.htm

 

 

Articolo 8: Personale impiegato da produttori e distributori

 8.1 Nell’ambito dei sistemi di incentivazione alle vendite per il personale addetto alla commercializzazione, il volume delle vendite dei prodotti contemplati dal presente Codice non dovrebbe essere incluso nel calcolo delle percentuali di compenso né dovrebbero essere fissate quote specifiche per la vendita di tali prodotti. Ciò non deve essere interpretato come un mezzo per impedire il pagamento, da parte di una società, dei compensi in base alla vendita globale degli altri prodotti da essa commercializzati

 8.2 Il personale addetto alla commercializzazione dei prodotti cui si applica il presente Codice non dovrebbe svolgere, come parte delle sue responsabilità professionali, funzioni educative in relazione a donne in gravidanza ovvero madri di lattanti e bambini. Ciò non deve essere interpretato come divieto, da parte delle strutture sanitarie, di utilizzare tale personale per altre funzioni su richiesta e con l’approvazione scritta dell’autorità competente del governo interessato.

 

la Risoluzione AMS 54.22 (2001) esorta gli Stati Membri a rafforzare:

• le attività e sviluppare nuovi approcci per proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento al seno esclusivo per sei mesi come raccomandazione di sanità pubblica universale, tenendo in considerazione il rapporto del comitato tecnico di esperti dell’OMS sulla durata ottimale dell’allattamento al seno, e per continuare ad allattare, con l’aggiunta di altri alimenti sicuri ed appropriati, fino a due anni o oltre, dando importanza ai canali per la disseminazione sociale di questi concetti affinché le comunità aderiscano a queste pratiche;

• i meccanismi nazionali che assicurano il rispetto del Codice Internazionale e delle successive risoluzioni, con particolare riguardo alle etichette e a tutte le forme di pubblicità e promozione commerciale sui mezzi di comunicazione di massa, e ad informare il pubblico in generale sui progressi nell’applicazione del Codice e successive Risoluzioni.

 

Articolo 9: Etichette

 9.1 Le etichette dovrebbero essere studiate in modo da fornire le informazioni necessarie sull’uso appropriato del prodotto e non tale da scoraggiare l’allattamento al seno.

 9.2 Produttori e distributori di alimenti per lattanti dovrebbero assicurare che ciascuna confezione rechi, redatto in un linguaggio comprensibile e di facile lettura, un messaggio chiaro e visibile, stampato sulla confezione stessa oppure su un’etichetta che non possa essere facilmente separata, e che includa tutti i seguenti punti:

(a)   le parole “Avvertenza Importante” o le loro equivalenti;

(b)   una dichiarazione sulla superiorità dell’allattamento al seno;

(c)    una dichiarazione che il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente

dietro parere di un operatore sanitario sia per quanto riguarda la necessità del suo impiego che il corretto metodo di utilizzazione;

         (d) istruzioni per un’adeguata preparazione, e un avvertimento sui rischi di una preparazione impropria.

Sia la confezione che l’etichetta non dovrebbero raffigurare neonati, né dovrebbbero riportare immagini o testi che possano idealizzare l’uso degli alimenti per  lattanti. Tuttavia, possono recare rappresentazioni grafiche che identifichino facilmente il prodotto come un sostituto del latte materno e che illustrino i metodi di preparazione. Non devono essere usati i termini ”umanizzato”, “maternizzato” o simili. Volantini che diano informazioni aggiuntive sul prodotto e la sua utilizzazione corretta, secondo le condizioni di cui sopra, possono essere inclusi nella confezione o nell’involucro. Quando l’etichetta dà istruzioni su come modificare un prodotto per trasformarlo in un alimento per lattanti, si applica quanto sopra specificato.

 9.3 Prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, commercializzati per l’alimentazione infantile, che non soddisfano tutti i requisiti di un alimento per lattanti, ma che possono essere modificati in tal senso, devono recare sull’etichetta un’avvertenza che il prodotto non modificato non deve essere l’unica fonte di sostentamento di un lattante. Poiché il latte condensato zuccherato non è utilizzabile per la nutrizione infantile, neppure come ingrediente principale di un alimento per lattanti, la sua etichetta non deve contenere istruzioni su come modificarlo a tale scopo.

 9.4 L’etichetta dei prodotti alimentari cui si applica il presente Codice dovrebbe attestare anche tutti i seguenti punti:

(a)   gli ingredienti utilizzati;

(b)   la composizione/analisi del prodotto;

(c)   i requisiti per la conservazione, e

(d)   il numero di lotto e la data entro la quale il prodotto va consumato, tenendo in in considerazione le condizioni climatiche e di conservazione del paese interessato.

 

Articolo 10: Qualità

 10.1 La qualità dei prodotti è requisito essenziale per la tutela della salute dei neonati e, pertanto, deve attenersi ad uno standard elevato.

 10.2 I prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, quando venduti o altrimenti distribuiti, devono attenersi agli standard raccomandati dalla Commissione per il “Codex Alimentarius”  e dal “Codice di pratiche igieniche per gli alimenti per neonati e bambini del Codex”.

 

Articolo 11: Attuazione e monitoraggio

 11.1 I Governi dovrebbero adottare i provvedimenti necessari affinché venga data piena attuazione ai principi e alle finalità del presente Codice, secondo le modalità previste dalla propria legislazione e dalle proprie condizioni sociali, compresa l’emanazione di leggi nazionali, regolamenti o altre misure idonee. A tale scopo, i governi dovrebbero cercare, ove necessario, la collaborazione di OMS, UNICEF e delle altre agenzie delle Nazioni Unite. Le azioni e le misure politiche nazionali, ivi compresi leggi e regolamenti emanati in attuazione dei principi e delle finalità del presente Codice, dovrebbero essere dichiarate pubblicamente, e ugualmente applicate a tutti coloro i quali sono impegnati nella produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al presente Codice.

 11.2 Il monitoraggio dell’applicazione del presente Codice è responsabilità dei governi a livello individuale, e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a livello collettivo, come previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo. I produttori e distributori di prodotti cui si applica il presente Codice, organizzazioni non governative e gruppi professionali operanti nel settore, nonché organizzazioni di consumatori dovrebbero collaborare con i governi in tal senso.

 11.3 Indipendentemente da qualsiasi altra misura adottata al fine di adempiere al pre-sente Codice, produttori e distributori di prodotti cui si applica il presente Codice dovrebbero considerarsi responsabili della sorveglianza delle pratiche di commercializzazione secondo i principi e le finalità del presente Codice e dell’adozione di misure necessarie a garantire che la loro condotta sia, ad ogni livello, conforme ad essi.

 11.4 Organizzazioni non governative, gruppi professionali, istituzioni, e individui impegnati in questo settore dovrebbero avere la responsabilità di attirare l’attenzione dei produttori o distributori sulle attività incompatibili con i principi e le finalità del presente Codice in modo da consentire azioni adeguate. Anche l’autorità governativa competente dovrebbe esserne informata.

 11.5 I produttori e distributori primari di prodotti contemplati dal presente Codice dovrebbero avvisare ciascun membro del personale addetto alla commercializzazione dell’esistenza del Codice e delle proprie responsabilità da esso derivanti.

 11.6 Ai sensi dell’art. 62 della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli Stati Membri comunicheranno annualmente al Direttore Generale le azioni intraprese ai fini di una piena attuazione dei principi e delle finalità del presente Codice.

 11.7 Tutti gli anni pari il Direttore Generale farà una relazione all’Assemblea Mondiale della Sanità sullo stato di attuazione del Codice; e fornirà, su richiesta, supporto tecnico agli Stati Membri che stiano varando leggi o regolamenti a livello nazionale, o adottando misure adeguate in adempimento e perfezionamento dei principi e delle finalità del presente Codice.