

Gli
Stati Membri dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità:
Affermando
il diritto di ciascun bambino e di ciascuna donna in gravidanza e nutrice ad una
adeguata alimentazione come mezzo per raggiungere e conservare la salute;
Riconoscendo che la
malnutrizione infantile rientra in una problematica
più ampia di mancanza di educazione, povertà e ingiustizie sociali;
RICONOSCENDO
che la salute dei lattanti e dei bambini non può essere isolata dalla salute e
nutrizione delle donne, dalla loro condizione socioeconomica e dal loro ruolo di
madri;
CONSAPEVOLI
che l’allattamento al seno è un modo incomparabile per garantire il
nutrimento ideale per la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti;
che
esso formi una base biologica ed emotiva unica per la salute sia della madre che
del bambino; che le proprietà antiinfettive del latte materno aiutano a
proteggere i neonati dalle malattie; che esiste un’importante legame tra
l’allattamento al seno e distanziamento delle nascite;
RICONOSCENDO
che l’incoraggiamento e la protezione dell’allattamento al seno
rappresentano un ruolo importante nell’ambito della salute, della nutrizione e
delle altre misure sociali necessarie per promuovere la crescita sana e
lo sviluppo dei lattanti e dei bambini; che
l’allattamento al seno è un importante aspetto delle cure primarie
nell’ambito della salute;
CONSIDERANDO
che quando le madri non allattano al seno, o lo fanno solo parzialmente, esiste
un legittimo mercato di alimenti per lattanti e di ingredienti adatti alla loro
preparazione; che, conseguentemente, tutti questi prodotti devono essere resi
accessibili a coloro i quali ne abbiano necessità attraverso sistemi di
distribuzione commerciale o non commerciale; che non devono essere
commercializzati o distribuiti secondo modalità tali da interferire con la
protezione e la promozione dell’allattamento al seno;
RICONOSCENDO,
inoltre, che pratiche nutrizionali inadeguate conducono in tutti i paesi a
malnutrizione infantile, stati patologici, mortalità, e che inadeguate pratiche
di commercializzazione dei sostituti del latte materno e prodotti assimilati
possano contribuire a questi gravi problemi di salute pubblica;
CONVINTI
che sia importante per i lattanti ricevere alimenti complementari appropriati,
di norma quando il lattante raggiunge dai quattro ai sei mesi di età, e che
ogni sforzo dovrebbe essere fatto al fine di usare cibi disponibili localmente,
e ciononostante convinti che tali alimenti complementari non debbano essere
usati come sostituti del latte materno;
CONSTATANDO
che esistono un numero di fattori sociali ed economici che influiscono
sull’allattamento al seno e che, di conseguenza, i governi devono sviluppare
dei sistemi di sostegno sociale al fine di proteggerlo, facilitarlo e
incoraggiarlo, che dovrebbero creare un ambiente che favorisca l’allattamento
al seno, fornisca un sostegno familiare e comunitario adeguato, e protegga le
madri da quei fattori che inibiscono l’allattamento al seno;
AFFERMANDO
che le strutture sanitarie, il personale medico professionale e l’altro
personale paramedico in esso operante, devono svolgere un ruolo essenziale nella
guida alle pratiche della nutrizione dei lattanti, incoraggiando e facilitando
l’allattamento al seno, e fornendo consigli oggettivi e coerenti sul valore
superiore dell’allattamento al seno, oppure, quando necessario, sull’uso
appropriato degli alimenti per lattanti, sia di produzione industriale che di
preparazione casalinga;
AFFERMANDO,
inoltre, che i sistemi educativi e gli altri servizi sociali devono essere
coinvolti nella protezione e promozione dell’allattamento al seno, e
nell’uso appropriato di alimenti complementari;
CONSAPEVOLI
che le famiglie, le comunità, le organizzazioni femminili e le altre
organizzazioni non governative debbano svolgere un ruolo speciale nell’ambito
della protezione e promozione dell’allattamento al seno e nell’assicurare il
sostegno necessario alla donna in gravidanza e alle madri di neonati e bambini,
sia allattati al seno che artificialmente;
AFFERMANDO
la necessità di cooperare in attività finalizzate al miglioramento della
salute e della nutrizione di mamme, neonati e bambini da parte dei governi,
organizzazioni delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative,
specializzate in varie discipline collegate, gruppi di consumatori e industrie;
RICONOSCENDO
che i governi debbano adottare una serie di misure sanitarie, nutrizionali e
sociali al fine di promuovere la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti e dei
bambini, e che il presente Codice riguardi soltanto un aspetto di tali misure;
CONSIDERANDO
che i produttori e i distributori di sostituti di latte materno hanno un ruolo
importante e costruttivo da svolgere in relazione alla nutrizione infantile,
nella promozione delle finalità del presente Codice e della sua corretta
attuazione;
AFFERMANDO
che i governi sono chiamati ad assumere iniziative consone al loro ambito
sociale e legislativo e ai loro obiettivi di sviluppo globale per dare
attuazione ai principi e alle finalità del presente Codice, inclusa la
promulgazione di misure legislative, regolamenti o altri provvedimenti in tal
senso;
CREDENDO
che, alla luce delle precedenti considerazioni e in vista della vulnerabilità
dei lattanti nei primi mesi di vita e dei rischi connessi a pratiche
nutrizionali inadeguate, compresa l’utilizzazione non necessaria e impropria
di sostituti del latte materno, la commercializzazione dei sostituti del latte
materno richieda un trattamento speciale che rende le pratiche usuali di
commercializzazione inadatte a questi prodotti;
PERTANTO:
Gli
Stati Membri approvano i seguenti articoli che sono raccomandati quali basi di
future azioni.
La
finalità del presente Codice è contribuire ad assicurare ai lattanti una
nutrizione sicura e adeguata, proteggendo e promuovendo l’allattamento al
seno, e assicurando l’utilizzazione appropriata dei sostituti del latte
materno, ove necessari, sulla base di informazioni adeguate e attraverso forme
appropriate di commercializzazione e distribuzione.
Il
Codice si applica alla commercializzazione, e alle pratiche ad essa connessa,
dei seguenti prodotti: sostituti del latte materno, inclusi gli alimenti per
lattanti; altri derivati del latte, alimenti e bevande, inclusi gli alimenti
complementari per biberon, quando commercializzati o comunque rappresentati come
idonei, con o senza modifiche, a sostituire parzialmente ovvero totalmente il
latte materno; biberon e tettarelle. Il Codice si riferisce altresì alla qualità
e disponibilità di tali prodotti, e all’informazione relativa alla loro
utilizzazione.
Ai
fini del presente Codice si intende:
per
“Sostituti del Latte Materno” qualsiasi alimento che venga commercializzato
o comunque rappresentato come idoneo a sostituire parzialmente ovvero
totalmente il latte materno, che sia adatto o meno a tale scopo;
per
“Alimento Complementare” qualsiasi alimento, sia prodotto industrialmente
che preparato localmente, adatto come complemento del latte materno o delle
formule per lattanti, quando entrambi diventino insufficienti a soddisfare le
esigenze nutrizionali del lattante. Tali alimenti sono anche comunemente
denominati “pappe per lo svezzamento” o “ supplementi del latte
materno”;
per
“Contenitore” qualsiasi forma di confezionamento dei prodotti per la vendita
al dettaglio, compresi gli involucri;
per
“Distributore” una persona, corporazione o qualsiasi altra entità nel
settore pubblico o privato impegnata in attività (diretta o indiretta) di
commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio di prodotti cui si
applica il presente Codice. Un
“Distributore primario” è un agente di vendita, rappresentante,
distributore nazionale o mediatore industriale;
per
“Sistema sanitario” istituzioni ovvero organizzazioni governative, non
governative o private impegnate, direttamente o indirettamente, nella tutela
della salute delle madri, dei lattanti e delle gestanti; asili nido ed altre
istituzioni che si occupano di bambini. Include, inoltre, operatori sanitari
nella pratica privata. Ai fini del presente Codice, le strutture sanitarie non
includono farmacie o altri punti vendita istituzionali;
per
“Personale sanitario” una persona occupata in una di tale strutture
sanitarie, a livello professionale o non professionale, inclusi i volontari e
coloro che prestano lavoro non retribuito;
per
“Alimento per lattanti” un sostituto del latte materno formulato
industrialmente d’accordo con gli standard applicabili del Codex
Alimentarius, al fine di soddisfare le normali esigenze nutrizionali dei
lattanti fino ai 4 o 6 mesi di età, e adattati alle loro caratteristiche
fisiologiche. L’alimento per lattanti può anche essere preparato in casa, nel
qual caso viene descritta come “preparazione casalinga”;
per
“Etichetta” qualsiasi cartellino, marchio, marca, materiale illustrato o
altrimenti descrittivo, scritto, stampato, stampigliato, marchiato, sbalzato o
impresso, ovvero fissato sul con tenitore (vedi sopra) di qualsiasi prodotto cui
si applica il presente Codice;
per
“Produttore” una corporazione o altra entità del settore pubblico o privato
impegnata nell’attività o funzione (sia direttamente che attraverso un agente
o attraverso un’entità da essa controllata o ad essa vincolata da contratto)
di fabbricazione di un prodotto cui
si applica il presente Codice;
per
“Marketing”/ “Commercializzazione” promozione, distribuzione, vendita,
pubblicità, pubbliche relazioni e informazione sul prodotto;
per
“Personale addetto al Marketing” ogni persona le cui funzioni riguardano la
commercializzazione del prodotto ovvero dei prodotti che rientrano nel campo di
applicazione del presente Codice;
per
“Campioni” singole o piccole quantità di un prodotto fornito gratuitamente;
per
“Forniture” quantità di un prodotto fornito, per fini sociali gratuitamente
o
a basso costo, per un periodo prolungato, comprese le forniture alle famiglie
bisognose.
Articolo
4: Informazione ed Istruzione
4.1
I Governi devono assumere la responsabilità di assicurare che venga divulgata
un’informazione obiettiva e coerente sull’alimentazione dei lattanti e dei
bambini ad uso delle famiglie e di coloro i quali sono impegnati nel campo della
nutrizione dei lattanti e dei bambini. Tale responsabilità deve riguardare sia
la pianificazione, la produzione, la progettazione e la diffusione che la loro
verifica.
4.2
Materiale informativo e didattico, sia scritto che audiovisivo, relativo
all’alimentazione dei neonati e rivolto alle donne in gravidanza e alle madri
dei lattanti e bambini, deve includere un’informazione chiara su tutti i
seguenti punti:
1.
i benefici e la superiorità dell’allattamento al seno;
2.
alimentazione materna, la preparazione necessaria all’allattamento al seno e
il suo mantenimento;
3.
l’effetto negativo sull’allattamento al seno dell’introduzione dell’uso
anche parziale del biberon;
4.
la difficoltà di rendere reversibile la decisione di non allattare al seno;
5.
ove necessario, l’utilizzazione corretta degli alimenti per lattanti, sia
quelli di produzione industriale che di preparazione casalinga. Nel caso in cui
tale materiale contenga informazioni sull’utilizzazione degli alimenti per
lattanti, esso deve includere le implicazioni di carattere sociale e finanziario
relative alla loro utilizzazione; i rischi per la salute che alimenti e di
metodi di alimentazione non adeguati comportano; e, in particolare, i rischi per
la salute derivanti da un uso non appropriato di alimenti per lattanti o altri
sostituti di latte materno. Il materiale in questione non deve riportare alcuna
immagine o testo che possa idealizzare l’utilizzazione dei sostituti del latte
materno.
4.3
Donazioni di attrezzature o materiali informativi o didattici da parte di
produttori o distributori devono avvenire solo su richiesta e con
l’approvazione scritta della competente autorità governativa ovvero secondo
gli orientamenti dati dai governi a tale riguardo. Tali attrezzature o materiali
possono recare il nome o logo della società donatrice, ma non devono far
riferimento ad alcun prodotto che rientra nel campo di applicazione del presente
Codice, e devono essere distribuiti solo attraverso il sistema sanitario.
5.1
I prodotti cui si applica il presente Codice non dovrebbero essere pubblicizzati
o altrimenti promossi presso il pubblico in generale.
5.2
Produttori e distributori non dovrebbero fornire, direttamente o indirettamente,
campioni di prodotti cui si applica il presente Codice alle donne in gravidanza,
alle madri o ai membri delle loro famiglie.
5.3
Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente Articolo, dovrebbe essere vietata la
pubblicità nei punti vendita, l’offerta di campioni o qualsiasi altro
espediente promozionale tale da indurre il consumatore a comprare al dettaglio,
come ad esempio, esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali,
vendite sottocosto e offerte promozionali di più prodotti simili contemplati
dal presente Codice. Questo provvedimento non dovrebbe comportare restrizioni
relativamente all’istituzione di una
politica dei prezzi e di pratiche intese a fornire prodotti ad un costo
inferiore secondo un piano a lungo termine.
5.4
Produttori e distributori non dovrebbero distribuire a donne in gravidanza o
madri di lattanti e bambini qualsiasi tipo di regalo o utensile che possa
promuovere l’utilizzazione dei sostituti del latte materno o del biberon.
5.5
Nella sua attività commerciale il personale addetto al marketing non dovrebbe
cercare di stabilire contatti diretti o indiretti con donne in gravidanza o
madri di lattanti e bambini.
la Risoluzione AMS 49.15 (1996) richiede agli Stati Membri di
“assicurare che gli alimenti complementari non siano commercializzati per, né
usati in modo da, mettere a rischio l’allattamento esclusivo e quello
prolungato”
6.1
Le autorità sanitarie negli Stati Membri dovrebbero adottare misure idonee a
incoraggiare e proteggere l’allattamento al seno e promuovere i principi del
presente Codice e dovrebbero dare informazioni e orientamenti appropriati al
personale medico in considerazione delle sue responsabilità, incluse le
informazioni di cui all’art. 4.2.
6.2
Nessuna struttura del sistema sanitario dovrebbe essere utilizzata allo scopo di
promuovere gli alimenti per lattanti o altri prodotti contemplati dal presente
Codice. Il Codice, comunque, non preclude la divulgazione di informazioni al
personale medico professionale come specificato nell’Articolo 7.2
6.3
Le strutture dei sistemi sanitari non dovrebbero essere utilizzate per
l’esposizione dei prodotti cui si applica il presente Codice, per cartelloni e
manifesti che riproducono tali prodotti, o per la distribuzione di
materiale fornito da un produttore o distributore diversamente da quanto
specificato all’Articolo 4.
6.4
Non dovrebbe essere consentito l’uso, da parte dei sistemi sanitari, di
rappresentanti delle compagnie, puericultrici esterne dipendenti dalle compagnie
o personale simile, fornito o retribuito dalle industrie produttrici o
distributrici.
6.5
La necessità di un’alimentazione a base di alimenti per lattanti, sia di
produzione industriale che di preparazione casalinga, dovrebbe essere
consigliata esclusivamente dal personale medico, o da altri operatori sociali; e
soltanto alle madri o ai membri della famiglia che hanno necessità di
ricorrervi; e
l’informazione
data dovrebbe includere una chiara spiegazione dei rischi di un uso improprio.
6.6*
Sono consentite a istituzioni o organizzazioni donazioni o vendite a basso costo
di forniture di formule per lattanti o altri prodotti inclusi nel presente
Codice, sia per farne uso nelle istituzioni che per distribuirli all’esterno.
Tali forniture dovrebbero essere utilizzate o distribuite esclusivamente a
lattanti
che
devono essere alimentati a base di prodotti sostitutivi del latte materno. Se
tali forniture sono distribuite per uso esterno alle istituzioni, ciò deve
essere fatto esclusivamente dalle relative istituzioni e organizzazioni. Tali
donazioni o vendite a basso costo non devono essere usate dai produttori o dai
distributori per incentivare le vendite.
6.7*
Qualora donazioni di alimenti per lattanti o di altri prodotti contemplati dal
presente Codice vengano distribuite al di fuori di un’istituzione,
l’istituzione ovvero organizzazione deve adottare misure al fine di assicurare
che le forniture possano continuare per tutto il tempo durante il quale i
lattanti interessati ne abbiano bisogno. I donatori, così come le istituzioni e
organizzazioni interessate, devono ricordare questa responsabilità.
6.8
Attrezzature e materiali, in aggiunta a quelli di cui all’art. 4.3, donati
alle strutture sanitarie possono recare il nome o logotipo della compagnia, ma
non devono riferirsi ad uno specifico prodotto tra quelli cui si applica il
presente Codice.
* gli articoli 6.6 e 6.7 sono stati oggetto di controversia e
confusione, in quanto le istituzioni o organizzazioni cui intendevano riferirsi
non erano normali strutture sanitarie, ma orfanotrofi ed analoghi enti di
assistenza. Le successive Risoluzioni AMS 39. 28 e 47. 5 hanno chiarito che
gli Stati Membri debbano “garantire le piccole quantità di sostituti del
latte materno necessarie per la minoranza di
bambini che ne abbiano bisogno nei punti nascita e negli ospedali
siano acquistate attraverso i normali canali di vendita e non attraverso
forniture gratuite o sovvenzionati” (AMS 39.28, 1986)
“assicurare che non ci siano forniture gratuite o a prezzo ridotto
di sostituti del latte materno e di altri prodotti coperti dal Codice in
qualsiasi parte del sistema sanitario” (AMS 47.5, 1994)
7.1
Gli operatori sanitari dovrebbero incoraggiare e proteggere l’allattamento al
seno; e coloro i quali sono impegnati, in particolare, nel campo
dell’alimentazione materna e infantile dovrebbero familiarizzarsi con le
proprie responsabilità come
stabilite dal presente Codice, comprese le informazioni specificate
nell’Articolo 4.2.
7.2
L’informazione fornita al personale medico professionale da parte di
produttori e distributori sui prodotti inclusi nel presente Codice deve
essere strettamente limitata all’ambito scientifico e basata su fatti reali, e
non tale da rendere implicita ovvero creare la convinzione che l’allattamento
artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno. Devono
essere anche incluse le informazioni specificate nell’Articolo 4.2.
7.3
Nessun incentivo finanziario o materiale diretto alla promozione dei prodotti
cui si applica il presente Codice dovrebbe essere offerto da produttori o
distributori al personale sanitario o membri delle loro famiglie, né
dovrebbero essere accettati dal personale sanitario o da membri delle loro
famiglie.
7.4
Campioni di alimenti per lattanti o di altri prodotti contemplati dal presente
Codice ovvero l’equipaggiamento e gli utensili per la loro preparazione e
consumo, non devono essere forniti al personale sanitario eccetto quando
necessario nell’ambito di una valuta-zione professionale o ricerca a livello
istituzionale. Il personale sanitario non dovrebbe consegnare campioni di
alimenti per lattanti a donne in gravidanza, madri di lattanti o bambini ovvero
membri delle loro famiglie.
7.5
Produttori e distributori dei prodotti contemplati dal presente Codice
dovrebbero dichiarare all’istituzione di appartenenza degli operatori sanitari
qualsiasi contributo erogato ad un operatore o in suo favore per borse e viaggi
di studio, assegni di ricerca, partecipazioni a conferenze professionali o
simili iniziative. Tali dichiarazioni dovrebbero essere rese dal beneficiario.
Risoluzione AMS 49.15 (1996)
L’Assemblea Mondiale della Sanità:
- ricordando e riaffermando quanto disposto nella Risoluzione 47.5
relativa alla nutrizione del lattante e del bambino, compresa l’insistenza per
pratiche appropriate di alimentazione complementare;
- preoccupata per il fatto che le istituzioni sanitarie ed i
ministeri della sanità possano essere oggetto di sottili pressioni per
accettare in maniera indebita aiuti economici o di altro tipo per la formazione
professionale in materia di salute del lattante e del bambino;
- sottolinea la costante necessità di applicare il Codice
Internazionale e le successive Risoluzioni, ed invita gli Stati Membri ad:
• assicurare che l’appoggio finanziario per operatori sanitari
che lavorano con bambini piccoli non crei conflitti di interesse, specialmente
nei riguardi dell’Iniziativa Ospedale Amico dei Bambini dell’OMS/UNICEF;
• assicurare che la sorveglianza dell’applicazione del Codice
Internazionale e delle successive Risoluzioni si realizzi in forma trasparente e
indipendentemente dall’influenza del settore commerciale;
• assicurare che le pratiche e procedure all’interno dei sistemi
sanitari siano coerenti con i principi e gli obiettivi del Codice
Internazionale.
Tutti
i governi dovrebbero sviluppare ed attuare una politica comprensiva per
l’alimentazione dei neonati e dei bambini nel contesto di politiche nazionali
per la nutrizione, per la salute dei bambini e delle donne in età fertile, e
per la riduzione della povertà.
Tutte le madri dovrebbe avere accesso ad un sostegno qualificato per
iniziare e mantenere l’allattamento esclusivo per 6 mesi e per una
introduzione opportuna di cibi complementari adeguati e sicuri con un
allattamento che continua fino a due anni o oltre.
Gli operatori sanitari andrebbero messi in condizione di offrire counselling
efficace sull’alimentazione, ed questi servizi andrebbero estesi nella
comunità tramite counsellor laici qualificati oppure peer counsellor (aiuto
da mamma a mamma)
I
governi dovrebbero controllare i progressi fatti nell’attuazione del Codice
Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, e
dovrebbero prendere in considerazione legislazioni nuove o misure aggiuntive per
proteggere le famiglie da pressioni commerciali avverse.
I governi dovrebbero emanare un’appropriata legislazione che
protegga il diritto all’allattamento al seno delle donne lavoratrici e
stabilire misure per la sua applicazione in conformità con gli standard
internazionali del lavoro.
Per permettere alle madri di allattare in maniera esclusiva per 6
mesi L’OMS e
l’UNICEF raccomandano di:
Iniziare ad allattare entro la prima ora dopo il parto
Allattare in maniera esclusiva – il bambino deve ricevere solo
latte materno, senza altri cibi o bevande, neanche acqua
Allattare a richiesta – cioè tutte le volte che il bambino lo
richiede di giorno e di notte
Non utilizzare biberon, tettarelle o succhiotti
La strategia globale è stata approvata durante l’Assemblea
Mondiale della Sanità del 18 maggio 2002 (Risoluzione AMS 55.25, 2002 )
http://www.who.int/child-adolescent-health/NUTRITION/global_strategy.htm
Articolo
8: Personale impiegato da produttori e distributori
8.1
Nell’ambito dei sistemi di incentivazione alle vendite per il personale
addetto alla commercializzazione, il volume delle vendite dei prodotti
contemplati dal presente Codice non dovrebbe essere incluso nel calcolo delle
percentuali di compenso né dovrebbero essere fissate quote specifiche per la
vendita di tali prodotti. Ciò non deve essere interpretato come un mezzo per
impedire il pagamento, da parte di una società, dei compensi in base alla
vendita globale degli altri prodotti da essa commercializzati
8.2
Il personale addetto alla commercializzazione dei prodotti cui si applica il
presente Codice non dovrebbe svolgere, come parte delle sue responsabilità
professionali, funzioni educative in relazione a donne in gravidanza ovvero
madri di lattanti e bambini. Ciò non deve essere interpretato come divieto, da
parte delle strutture sanitarie, di utilizzare tale personale per altre funzioni
su richiesta e con l’approvazione scritta dell’autorità competente del
governo interessato.
la Risoluzione
AMS 54.22 (2001)
esorta gli Stati Membri a rafforzare:
• le attività e sviluppare nuovi approcci per proteggere,
promuovere e sostenere l’allattamento al seno esclusivo per sei mesi come
raccomandazione di sanità pubblica universale, tenendo in considerazione il
rapporto del comitato tecnico di esperti dell’OMS sulla durata ottimale
dell’allattamento al seno, e per continuare ad allattare, con l’aggiunta di
altri alimenti sicuri ed appropriati, fino a due anni o oltre, dando importanza
ai canali per la disseminazione sociale di questi concetti affinché le comunità
aderiscano a queste pratiche;
• i meccanismi nazionali che assicurano il rispetto del Codice
Internazionale e delle successive risoluzioni, con particolare riguardo alle
etichette e a tutte le forme di pubblicità e promozione commerciale sui mezzi
di comunicazione di massa, e ad informare il pubblico in generale sui progressi
nell’applicazione del Codice e successive Risoluzioni.
Articolo
9: Etichette
9.1
Le etichette dovrebbero essere studiate in modo da fornire le informazioni
necessarie sull’uso appropriato del prodotto e non tale da scoraggiare
l’allattamento al seno.
9.2
Produttori e distributori di alimenti per lattanti dovrebbero assicurare che
ciascuna confezione rechi, redatto in un linguaggio comprensibile e di facile
lettura, un messaggio chiaro e visibile, stampato sulla confezione stessa oppure
su un’etichetta che non possa essere facilmente separata, e che includa tutti
i seguenti punti:
(a)
le parole “Avvertenza Importante” o le loro equivalenti;
(b)
una dichiarazione sulla superiorità dell’allattamento al seno;
(c)
una dichiarazione che il
prodotto deve essere utilizzato esclusivamente
dietro
parere di un operatore sanitario sia per quanto riguarda la necessità del suo
impiego che il corretto metodo di utilizzazione;
(d) istruzioni per un’adeguata preparazione, e un avvertimento sui
rischi di una preparazione impropria.
Sia
la confezione che l’etichetta non dovrebbero raffigurare neonati, né
dovrebbbero riportare immagini o testi che possano idealizzare l’uso degli
alimenti per lattanti. Tuttavia,
possono recare rappresentazioni grafiche che identifichino facilmente il
prodotto come un sostituto del latte materno e che illustrino i metodi di
preparazione. Non devono essere usati i termini ”umanizzato”,
“maternizzato” o simili. Volantini che diano informazioni aggiuntive sul
prodotto e la sua utilizzazione corretta, secondo le condizioni di cui sopra,
possono essere inclusi nella confezione o nell’involucro. Quando l’etichetta
dà istruzioni su come modificare un prodotto per trasformarlo in un alimento
per lattanti, si applica quanto sopra specificato.
9.3 Prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, commercializzati per l’alimentazione infantile, che non soddisfano tutti i requisiti di un alimento per lattanti, ma che possono essere modificati in tal senso, devono recare sull’etichetta un’avvertenza che il prodotto non modificato non deve essere l’unica fonte di sostentamento di un lattante. Poiché il latte condensato zuccherato non è utilizzabile per la nutrizione infantile, neppure come ingrediente principale di un alimento per lattanti, la sua etichetta non deve contenere istruzioni su come modificarlo a tale scopo.
9.4
L’etichetta dei prodotti alimentari cui si applica il presente Codice dovrebbe
attestare anche tutti i seguenti punti:
(a)
gli ingredienti utilizzati;
(b)
la composizione/analisi del prodotto;
(c)
i requisiti per la conservazione, e
(d)
il numero di lotto e la data entro la
quale il prodotto va consumato, tenendo in in considerazione le condizioni
climatiche e di conservazione del paese interessato.
10.1
La qualità dei prodotti è requisito essenziale per la tutela della salute dei
neonati e, pertanto, deve attenersi ad uno standard elevato.
10.2
I prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, quando venduti o
altrimenti distribuiti, devono attenersi agli standard raccomandati dalla
Commissione per il “Codex Alimentarius” e dal “Codice di pratiche igieniche per gli alimenti per
neonati e bambini del Codex”.
11.1
I Governi dovrebbero adottare i provvedimenti necessari affinché venga data
piena attuazione ai principi e alle finalità del presente Codice, secondo le
modalità previste dalla propria legislazione e dalle proprie condizioni
sociali, compresa l’emanazione di leggi nazionali, regolamenti o altre misure
idonee. A tale scopo, i governi dovrebbero cercare, ove necessario, la
collaborazione di OMS, UNICEF e delle altre agenzie delle Nazioni Unite. Le
azioni e le misure politiche nazionali, ivi compresi leggi e regolamenti emanati
in attuazione dei principi e delle finalità del presente Codice, dovrebbero
essere dichiarate pubblicamente, e ugualmente applicate a tutti coloro i quali
sono impegnati nella produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al
presente Codice.
11.2
Il monitoraggio dell’applicazione del presente Codice è responsabilità dei
governi a livello individuale, e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a
livello collettivo, come previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo. I
produttori e distributori di prodotti cui si applica il presente Codice,
organizzazioni non governative e gruppi professionali operanti nel settore,
nonché organizzazioni di consumatori dovrebbero collaborare con i governi in
tal senso.
11.3
Indipendentemente da qualsiasi altra misura adottata al fine di adempiere al
pre-sente Codice, produttori e distributori di prodotti cui si applica il
presente Codice dovrebbero considerarsi responsabili della sorveglianza delle
pratiche di commercializzazione secondo i principi e le finalità del presente
Codice e dell’adozione di misure necessarie a garantire che la loro condotta
sia, ad ogni livello, conforme ad essi.
11.4
Organizzazioni non governative, gruppi professionali, istituzioni, e individui
impegnati in questo settore dovrebbero avere la responsabilità di attirare
l’attenzione dei produttori o distributori sulle attività incompatibili con i
principi e le finalità del presente Codice in modo da consentire azioni
adeguate. Anche l’autorità governativa competente dovrebbe esserne informata.
11.5
I produttori e distributori primari di prodotti contemplati dal presente Codice
dovrebbero avvisare ciascun membro del personale addetto alla
commercializzazione dell’esistenza del Codice e delle proprie responsabilità
da esso derivanti.
11.6
Ai sensi dell’art. 62 della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, gli Stati Membri comunicheranno annualmente al Direttore Generale le
azioni intraprese ai fini di una piena attuazione dei principi e delle finalità
del presente Codice.
11.7
Tutti gli anni pari il Direttore Generale farà una relazione all’Assemblea
Mondiale della Sanità sullo stato di attuazione del Codice; e fornirà, su
richiesta, supporto tecnico agli Stati Membri che stiano varando leggi o
regolamenti a livello nazionale, o adottando misure adeguate in adempimento e
perfezionamento dei principi e delle finalità del presente Codice.