Conseguenze giuridiche del boicottaggio
Riteniamo importante portare a conoscenza di tutti coloro che si fanno promotori della campagna di boicottaggio della Nestlé le conseguenze giuridiche a cui possono eventualmente andare incontro. Fino ad oggi nessun organismo della campagna, sia a livello locale che nazionale, ha mai vuto problemi di questo genere, intendendo con ciò denunce scritte, esposti ecc. Vi sono stati, in alcuni casi, episodi di minacce in questo senso, mai tradottisi in denunce o esposti alla magistratura. In questi frangenti l'indicazione che diamo è quella di chiedere ai nostri interlocutori (Nestlé stessa, attraverso le sue varie articolazioni periferiche, ma nche associazioni di commercianti, sindacati di categoria ecc.) di mettere per iscritto le loro obiezioni e denunce, in modo da potersi difendere e dimostrare, anche eventualmente nei tribunali, la fondatezza della nostra iniziativa. Come si vedrà dalla lettura di queste brevi note, sulla m teria la giurisprudenza non è ampia, per cui non possono darsi certezze assolute.
Comunque la RIBN garantisce, anche da questo punto di vista, l'assistenza sia legale che politica, garantendo la veridicità di tutte le affermazioni contenute in questa guida. Invitiamo dunque coloro che possono vere problemi in questo senso a segnalarcelo.

Aspetti penali
L'art.507 del Codice penale recita: "Chiunque (...) mediante propaganda o valendosi della forza ed autorità di partiti, leghe ed associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni". La condotta diventa penalmente rilevante solamente se si usi la propaganda o ci si avvalga dell'autorità e della forza di partiti, leghe o associazioni nei confronti di una o più persone. Si ritiene comunque che non divenga reato la propaganda negativa (qual è quella messa in atto dalla nostra campagna), promossa dalle associazioni dei consumatori,quando è finalizzata allo scopo di mettere in guardia i consumatori stessi dagli svantaggi di un prezzo eccessivo o di una scadente qualità o da conseguenze dannose.
È il caso previsto dall'art.52 del Codice Penale per cui "...non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".
La Corte Costituzionale,con la sentenza nº 84/69 ha inoltre stabilito che l'art.507 del CP che stiamo esaminando,deve essere applicato solamente quando la propaganda investa l'ipotesi che assumano "dimensioni tali (...) da risultare veramente notevole". Altrimenti si finirebbe, infatti,con il punire la propaganda dei propri pensieri e opinioni,in palese contrasto con la libertà di pensiero tutelata dall'art.21 della Costituzione. La sentenza citata comunque riguardava il caso di un boicottaggio promosso da un singolo soggetto. Per quanto riguarda la promozione del boicottaggio promossa da partiti, leghe, associazioni,l'interpretazione da dare all'articolo che stiamo esaminando è quella di ritenere possibile il reato quando "...l'entità risultante dall'associazione di più persone (...) sia dotata di peso, effettivo o prospettato, rilevante".
Inoltre poiché l'interesse tutelato dall'articolo in questione è quello dell'economia nazionale,il boicott to deve rappresentare una forza produttiva della nazione. Deve dunque svolgere la sua attività, anche se straniero, nel territorio dello Stato o comunque a favore della produzione italiana. Non dovrebbe essere il caso della Nestlé anche se ciò dipende dalle partecipazioni azionarie del momento.
Per essere punibile, il boicottaggio deve essere commesso per i seguenti scopi: contrattuale, politico, solidarietà e protesta, coazione sull'Autorità (artt.502,503,504,505 del CP).
Fine politico: il fine politico deve essere lo scopo essenziale della campagna. La Corte Costituzionale con la sentenza n °290/74 ha ridotto la portata della norma per cui ormai si ritiene punibile solo quel boicottaggio il cui fine è quello di "...sovvertire la Costituzione o volto ad ostacolare l'esercizio della sovranità popolare".
Fine di solidarietà e protesta: è il caso del boicottaggio promosso esclusivamente come manifestazione ideologica di principio contro provvedimenti o fatti che riguardino altri datori di lavoro o lavoratori. Anche in questo caso, dato che, con sentenza n °123/1962,la Corte Costituzionale ha escluso l'illegittimità dello sciopero compiuto in solidarietà con altri lavoratori, anche la norma sul boicottaggio dovrebbe vere analogo ridimensionamento, non essendoci comunque precedenti. Si ricordi ad ogni buon conto che il boicottaggio è legittimo "quando si tratta di boicottare produttori o commercianti perché usano sistemi riprovevoli o perché i loro prodotti sono nocivi, ovvero perché la loro attività è altrimenti contraria agli interessi politici, morali ed economici della nazione".

Aspetti civili
L'art.2598 del Codice Civile e seguenti puniscono la concorrenza sleale definendola come quell'insieme di atti per cui vengono diffuse "...notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito". Il comportamento delle associazioni boicottanti da questo punto di vista rientra nella casistica, anche se le notizie da noi diffuse sono vere. È però elemento indispensabile che chi promuove il boicottaggio sia un imprenditore impegnato in un settore effettivamente in concorrenza. Qualcuno ha comunque avanzato l'ipotesi che si possa chiedere il risarcimento anche nei confronti di non imprenditori. Riteniamo che si debba escludere questa possibilità in quanto all'interesse dell'imprenditore,si contrappone l'interesse, tutelato dalla Costituzione, della collettività a che gli imprenditori non violino il diritto alla vita e alla salute dei destinatari dei loro prodotti. D'altra parte le attività delle ssociazioni promotrici del boicottaggio sono comunque una manifestazione della fondamentale libertà di pensiero e opinione.

[fonte: Conseguenze penali e civili in Italia del boicottaggio, ricerca dell’avv. S.Canestrini e dott. L.Corsi]
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