| Conseguenze giuridiche del boicottaggio | ![]() |
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Aspetti penali
L'art.507 del Codice penale recita: "Chiunque (...) mediante propaganda o
valendosi della forza ed autorità di
partiti, leghe ed associazioni, induce una o più persone
a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare
materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non
acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la
reclusione fino a tre anni". La condotta diventa penalmente rilevante solamente
se si usi la propaganda o ci si avvalga dell'autorità e della forza di partiti,
leghe o associazioni nei confronti di una o più persone. Si ritiene
comunque che non divenga reato la propaganda negativa
(qual è quella messa in atto dalla nostra campagna), promossa dalle associazioni
dei consumatori,quando è finalizzata allo scopo di mettere in guardia i
consumatori stessi
dagli svantaggi di un prezzo eccessivo o di una scadente
qualità o da conseguenze dannose.
È il caso previsto dall'art.52 del Codice Penale per cui "...non
è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità
di difendere un diritto proprio
od altrui contro il pericolo di un'offesa ingiusta, sempre
che la difesa sia proporzionata all'offesa".
La Corte Costituzionale,con la sentenza nº 84/69 ha inoltre
stabilito che l'art.507 del CP che stiamo esaminando,deve
essere applicato solamente quando la propaganda investa
l'ipotesi che assumano "dimensioni tali (...) da risultare
veramente notevole". Altrimenti si finirebbe, infatti,con il
punire la propaganda dei propri pensieri e opinioni,in palese contrasto con la
libertà di pensiero tutelata dall'art.21
della Costituzione. La sentenza citata comunque riguardava
il caso di un boicottaggio promosso da un singolo soggetto.
Per quanto riguarda la promozione del boicottaggio promossa da partiti, leghe,
associazioni,l'interpretazione da
dare all'articolo che stiamo esaminando è quella di ritenere
possibile il reato quando "...l'entità risultante dall'associazione di più
persone (...) sia dotata di peso, effettivo o
prospettato, rilevante".
Inoltre poiché l'interesse tutelato dall'articolo in questione
è quello dell'economia nazionale,il boicott to deve rappresentare una forza
produttiva della nazione. Deve dunque
svolgere la sua attività, anche se straniero, nel territorio dello Stato o
comunque a favore della produzione italiana. Non
dovrebbe essere il caso della Nestlé anche se ciò dipende
dalle partecipazioni azionarie del momento.
Per essere punibile, il boicottaggio deve essere commesso
per i seguenti scopi: contrattuale, politico, solidarietà e protesta, coazione
sull'Autorità (artt.502,503,504,505 del CP).
Fine politico: il fine politico deve essere lo scopo essenziale della
campagna.
La Corte Costituzionale con la sentenza n °290/74 ha ridotto la portata della
norma per cui ormai si ritiene punibile solo quel boicottaggio il cui fine è
quello di "...sovvertire la Costituzione o volto ad ostacolare l'esercizio
della sovranità popolare".
Fine di solidarietà e protesta: è il caso del boicottaggio promosso
esclusivamente come manifestazione ideologica di principio contro provvedimenti
o fatti che riguardino altri datori di lavoro o lavoratori. Anche in questo
caso, dato che, con sentenza n °123/1962,la Corte Costituzionale ha escluso
l'illegittimità dello sciopero compiuto in solidarietà con altri lavoratori,
anche la norma sul boicottaggio dovrebbe vere analogo ridimensionamento, non
essendoci comunque precedenti. Si ricordi ad ogni buon conto che il boicottaggio
è legittimo "quando si tratta di boicottare produttori o commercianti perché
usano sistemi riprovevoli o perché i loro prodotti sono nocivi, ovvero perché la
loro attività è altrimenti contraria agli interessi politici, morali ed
economici della nazione".
Aspetti civili
L'art.2598 del Codice Civile e seguenti puniscono la concorrenza sleale
definendola come quell'insieme di atti per cui vengono diffuse "...notizie e
apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a
determinarne il discredito". Il comportamento delle associazioni boicottanti da
questo punto di vista rientra nella casistica, anche se le notizie da noi
diffuse sono vere. È però elemento indispensabile che chi promuove il
boicottaggio sia un imprenditore impegnato in un settore effettivamente in
concorrenza. Qualcuno ha comunque avanzato l'ipotesi che si possa chiedere il
risarcimento anche nei confronti di non imprenditori. Riteniamo che si debba
escludere questa possibilità in quanto all'interesse dell'imprenditore,si
contrappone l'interesse, tutelato dalla Costituzione, della collettività a che
gli imprenditori non violino il diritto alla vita e alla salute dei destinatari
dei loro prodotti. D'altra parte le attività delle ssociazioni promotrici del
boicottaggio sono comunque una manifestazione della fondamentale libertà di
pensiero e opinione.
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