Il Ministero della Sanità italiano, seguendo le
direttive Cee 91/321 e 92/52, ha emesso il decreto n. 500 del 6 aprile
1994 concernente gli alimenti per lattanti e di proseguimento destinati
all'esportazione verso Paesi terzi. Ne riportiamo alcuni stralci:
Etichettatura
L'etichettatura degli alimenti per lattanti comporta,
inoltre, le seguenti indicazioni:
-
una dicitura relativa alla superiorità dell'allattamento
al seno;
-
una dicitura che raccomandi di utilizzare il prodotto soltanto
dietro parere di persone qualificate nel settore della medicina, dell'alimentazione
o della farmacia oppure di altre persone qualificate nel settore della
maternità e dell'infanzia. (Art.6.3)
L'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti
di proseguimento non deve fornire informazioni che scoraggino l'allattamento
al seno e fare esplicito riferimento alle diciture "umanizzato", "maternizzato"
o ad espressioni analoghe.
(Art.6.4)
L'etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare
immagini di lattanti, né altre illustrazioni o diciture che inducano
a idealizzare l'uso del prodotto, ad eccezioni delle illustrazioni che
facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione
prima del consumo.
(Art.6.6)
Pubblicità
Non è consentita la pubblicità in ogni sua
forma nei punti di vendita, nonché la distribuzione di campioni
ovvero il ricorso ad altri sistemi diretti a promuovere la vendita degli
alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del
commercio al dettaglio. (Art.7.2)
I produttori e le persone aventi titoli alla distribuzione
degli alimenti per lattanti non devono offrire al pubblico, alle donne
incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente
attraverso il sistema sanitario ovvero attraverso gli operatori sanitari,
campioni gratuiti o a basso prezzo o altri omaggi. (Art 7.4)
Materiale informativo e didattico
Il materiale informativo riguardante i prodotti disciplinati
dal presente regolamento, qualora sia destinato alle gestanti e alle madri
dei lattanti e dei bambini, deve fornire precise informazioni su:
-
benefici e superiorità dell'allattamento al seno;
-
allattamento materno, preparazione all'allattamento al seno
e modalità per assicurarne la continuazione;
-
eventuali conseguenze negative per l'allattamento al seno
derivanti dall'introduzione dell'allattamento artificiale parziale;
-
difficile reversibilità della decisione di non allattare
al seno;
-
corretta utilizzazione degli alimenti per lattanti. (Art.8.1)
Il materiale informativo di cui al comma 1, qualora contenga
informazioni sull'impiego degli alimenti per lattanti, non deve riportare
alcuna immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti e deve,
atresì, fornire informazioni su:
-
conseguenze sociali e finanziarie sulla utilizzazione degli
alimenti per lattanti;
-
rischi derivanti alla salute dei soggetti interessati all'utilizzazione
non appropriata degli alimenti per lattanti. (Art.8.2)
NOTA BENE: nonostante la legge lo vieti, la promozione aggressiva
del latte artificiale continua anche in IItalia. Pertanto la RIBN invita tutti coloro che rilevino irregolarità da
parte delle ditte produttrici a contattare la segreteria