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Statuto IBFAN ITALIA iscrizione al registro regionale del volontariato della Toscana - 29 maggio 2006, protocollo numero 694 ![]() |
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ART. 1- DENOMINAZIONE È costituita un’associazione
denominata “IBFAN Italia ”. L’associazione assume nella
propria denominazione la propria adesione alla Rete Internazionale di
Azione per l’Alimentazione Infantile (International Baby Food Action
Network, in breve IBFAN), che ne costituisce peculiare segno distintivo
e che a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione
esterna della medesima.
ART. 2 – OGGETTO e
ATTIVITA’ I contenuti e l’effettiva
struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà,
trasparenza e democrazia, al fine di consentire l’effettiva
partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini
sociali. Pertanto: -le cariche associative hanno
carattere di gratuità ed elettività -sono gratuite tutte le
prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese
anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali
svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo -tutti gli organi sociali
vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei
soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono
attribuite dal rispettivo organo. L’Associazione non ha fini di
lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale. L’Associazione è indipendente
da ogni movimento politico e confessionale, si impegna ad agire nel
rispetto del vigente ordinamento giuridico, dei valori sanciti dalla
Costituzione Italiana, attraverso l’utilizzo di metodi non violenti. L'associazione opera in
maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato
nell’ambito della formazione, della promozione culturale e della
tutela dei diritti civili. L’obiettivo
dell’Associazione è far avvenire miglioramenti duraturi nelle
pratiche alimentari di neonati e bambini, perché sia data piena
attuazione ai principi fondamentali proposti dall’International Baby
Food Action Network: ·
Il diritto dei bambini, ovunque, a raggiungere il più alto
livello di salute ottenibile ·
Il diritto delle famiglie, in particolare di donne e bambini, ad
avere cibo nutriente a sufficienza ·
Il diritto delle donne ad allattare al seno e fare scelte
informate riguardo all’alimentazione infantile ·
Il diritto delle donne ad essere aiutate per poter allattare al
seno con successo ed effettuare sane pratiche di alimentazione infantile ·
Il diritto di ciascuno a servizi sanitari che coprano i bisogni
di base ·
Il diritto degli operatori sanitari e dei consumatori a sistemi
sanitari liberi da pressioni commerciali ·
Il diritto delle persone ad organizzare azioni di solidarietà
internazionale per ottenere cambiamenti che proteggano e promuovano la
salute. Obiettivi prioritari per
l’Associazione sono quindi: ·
L’eliminazione delle pratiche scorrette di commercializzazione
di tutti gli alimenti sostitutivi del latte materno (latti e altri
alimenti per lattanti e bambini piccoli) e degli accessori atti alla
loro somministrazione (biberon e tettarelle) da parte delle aziende che
li producono o distribuiscono, in Italia come nel resto del mondo,
mediante la piena attuazione di quanto sancito (come requisito minimo
universale) dal Codice Internazionale OMS/UNICEF per la
Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e dalle successive
pertinenti Risoluzioni dell’Assemblea Mondiale della Sanità; ·
La promozione ed il sostegno della corretta alimentazione di
lattanti e bambini. A questo scopo l’Associazione opera per promuovere
le condizioni che possano favorire l’allattamento al seno, dato che il
latte materno costituisce l’alimento migliore e più naturale per i
lattanti, da solo nei primi sei mesi di vita, ed insieme ad alimenti
complementari nei primi due anni o oltre (secondo quanto dichiarato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con la Risoluzione 54.2 del
2001 dell’A.M.S.) Al fine di centrare i
propri obiettivi, l'Associazione svolge periodici monitoraggi sullo
stato di attuazione in Italia delle Raccomandazioni dell’OMS e produce
e/o traduce e divulga materiale per sensibilizzare l’opinione pubblica
e gli operatori sanitari circa l’importanza della corretta
alimentazione nella prima infanzia e la necessità di contrastare tutte
le pratiche che possano scoraggiare o sostituire l’allattamento
materno. IBFAN Italia collabora con associazioni e reti nazionali ed
internazionali che si occupano di protezione dei diritti civili, in
particolare il diritto alla salute di bambini e mamme in tutto il mondo.
Nel perseguimento dei suoi scopi, l’Associazione può stipulare
accordi e convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati , con
società o persone singole. L'Associazione si riserva di assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
secondo le normative vigenti, esclusivamente nei limiti necessari al suo
regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o
specializzare l'attività da essa svolta. Gli aderenti all'Associazione
prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non
possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. ART. 3 – SEDE L’Associazione ha sede legale,
amministrativa ed operativa a San Casciano v/Pesa (FI), in via Treggiaia 11
(località Romola). Il consiglio direttivo, con sua
delibera, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie ovunque lo
riterrà opportuno, anche all’estero. ART.4 - FINANZIAMENTO L’Associazione non accetta
fondi, offerte, sponsorizzazioni o doni da parte di aziende che
producono o distribuiscono -
sostituti del latte materno, -
alimenti commerciali per l’infanzia, -
prodotti connessi all’alimentazione di lattanti e bambini
piccoli, così come qualunque risorsa
proveniente dal commercio di -
armi, -
tabacco e derivati, -
alcool e derivati, -
farmaci, -
qualsiasi prodotto ottenuto per mezzo dello sfruttamento del
lavoro minorile. L’Associazione richiede a
tutti i suoi aderenti di avere precise linee guida in materia di
finanziamenti e non accettare fondi, donazioni, sponsorizzazioni o doni
provenienti dal commercio dei succitati prodotti. Il patrimonio
dell’Associazione è costituito da: a)
Beni mobili e immobili strumentali all’attività
dell’associazione, b)
Donazioni, lasciti o eredità, c)
Eventuali avanzi di gestione. Le entrate
dell’Associazione sono costituite da: a)
quote annuali versate dai soci, b)
contributi erogati dallo Stato, da Enti ed Istituzioni pubbliche,
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
o a qualsiasi altro titolo, c)
contributi di organismi internazionali, d)
rimborsi derivanti da convenzioni, e)
erogazioni liberali o legati non vincolati al patrimonio, f)
il ricavato delle manifestazioni e delle altre attività
direttamente connesse a quelle istituzionali, g)
entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali h)
i proventi derivanti dal patrimonio Gli eventuali utili
dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale
durante la vita della associazione. L'associazione potrà,
esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro,
esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del
25/5/1995. ART. 5 - SOCI Sono soci tutti coloro che
condividono i principi, gli scopi e le scelte in materia di
finanziamenti dell’Associazione, aderiscono volontariamente, versando
la relativa quota sociale, e vengono accettati come tali dal Consiglio
Direttivo. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso,
religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere
posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione. Tutti i soci godono degli stessi
diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all’Associazione
che svolgano attività sono assicurati per malattia, infortunio e
responsabilità civile verso terzi. ART. 6 – ADESIONE Chi intende aderire
all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio
Direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di
condividere le finalità che l’Associazione si propone di perseguire,
nonché l’impegno ad approvarne ed osservarne il presente Statuto ed
eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve
provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal
loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di rigetto della
domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All’atto di ammissione i Soci
verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal
Consiglio Direttivo. E’ obbligo di tutti i Soci la
puntuale corresponsione del contributo annuo. L’inosservanza di tale
obbligo dà facoltà al Consiglio Direttivo di escludere il Socio. L’esercizio dei diritti del
Socio e l’accesso all’attività sociale è subordinato
all’effettivo versamento della quota associativa, nonché al
versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto. Il recesso comunicato dopo la
data dell’Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal
pagamento della quota del relativo anno. ART. 7- CESSAZIONE DELLA
QUALITA’ DI SOCI La qualifica di socio si perde
per: - decesso; - mancato pagamento della quota
sociale; - dimissioni; - espulsione per i seguenti
motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali
regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali
e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in
cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi
e gli obiettivi dell'associazione. Contro ogni provvedimento di
espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul
quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci. La quota associativa non è
rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile ART. 8 -AFFILIAZIONE Potranno divenire
“affiliate” dell’Associazione, affiancando alla propria
denominazione la dicitura “Affiliato IBFAN Italia” altre
associazioni con finalità analoghe, previa istanza da rivolgere
all’Associazione secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio
Direttivo in apposito Regolamento. La decisione in ordine
all’istanza di affiliazione verrà assunta dal Consiglio Direttivo. ART. 9 - ALBO DEI SOSTENITORI L’Associazione può istituire
un Albo dei Sostenitori, nel quale iscrivere tutti coloro, persone
fisiche o giuridiche, che –anche una tantum- contribuiscono con il
proprio sostegno allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e
siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo. Quest’ultimo può attribuire
la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico
e/o accademico che si siano prodigate nei compiti e nelle materie
afferenti all’ambito di attività associativa. L’iscrizione nell’Albo dei
Sostenitori ha durata triennale e può essere rinnovata per lo stesso
periodo con delibera del Consiglio Direttivo. I sostenitori non
corrispondono alcuna quota sociale e quindi sono sprovvisti del diritto
all’elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati dal
Consiglio Direttivo a presenziare all’Assemblea dei Soci e al
Consiglio Direttivo stesso. ART. 10 - ORGANI SOCIALI Sono organi dell’Associazione: a)
l’Assemblea dei Soci, che ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, b)
il Consiglio Direttivo, costituito da
5 ad 11 membri, eletti per ogni triennio dall’Assemblea dei
Soci anche tra i non Soci: questi ultimi possono essere presenti in
consiglio in misura non superiore a 1/3; c)
il Portavoce ed il suo Vice, nominati ogni triennio dal Consiglio
Direttivo: i consiglieri non Soci non possono essere eletti alle cariche
di Portavoce d)
Il Consiglio di Disciplina e l’Organo di Revisione, se
nominati. Il Consiglio Direttivo e il
Portavoce hanno rispettivamente funzioni esecutive e di rappresentanza
dell’Associazione. L’elezione degli organi
dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata, ed è
improntata a criteri di massima libertà di partecipazione
all’elettorato attivo e passivo. ART. 11- ASSEMBLEA I Soci formano l’Assemblea,
che si radunerà almeno una volta l’anno. L’Assemblea delibera su tutte
le questioni di straordinaria e ordinaria amministrazione, eccezion
fatta per quelle demandate al Consiglio Direttivo. Qualora lo status di Socio
competa a persona giuridica, la partecipazione all’Assemblea sarà
consentita al suo Legale Rappresentante. Ogni Socio ha diritto ad un voto
e può farsi rappresentare da un altro Socio: ciascun delegato può
rappresentare fino a cinque Soci. L’Assemblea straordinaria
delibera in merito a: -
la modifica dello statuto, -
lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione. -
L’Assemblea ordinaria delibera
in merito a: -
il programma annuale di attività dell’Associazione, -
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, -
la nomina e la revoca delle cariche sociali, inclusi i soggetti
degli eventuali Comitati (o Gruppi di Lavoro), -
tutti i provvedimenti non riservati espressamente all’Assemblea
straordinaria. L’Assemblea è convocata
dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto inviato a ciascun socio
almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, almeno una
volta l’anno ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno il
10% dei soci. Per la validità della
costituzione dell’Assemblea ordinaria e delle sue delibere in prima
convocazione è necessaria la presenza, anche per delega, del 50% dei
Soci. Nel caso di seconda
convocazione, l’Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il
numero dei Soci presenti in proprio o per delega. Le delibere sono prese con la
maggioranza semplice, 50% + 1 voti favorevoli, dei presenti
nell’Assemblea ordinaria. Le delibere relative alle
modifiche allo Statuto sono approvate dall’Assemblea straordinaria in
prima convocazione con la presenza di almeno il 75% dei soci, e voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sono
approvate qualunque sia il numero dei soci presenti e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. Le delibere relative allo
scioglimento dell’Associazione sono approvate con il voto favorevole
del 75% dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione. ART. 12- CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è
composto da 5 a 11 componenti: l’Assemblea che procede alla nomina del
Consiglio Direttivo ne determinerà di volta in volta il numero dei
componenti. Al Consiglio Direttivo sono
attribuite le seguenti funzioni: -
gestire collegialmente l’attività dell’Associazione, -
eseguire i deliberati dell’Assemblea, -
decidere la costituzione, lo scioglimento e le responsabilità
dei gruppi “Affiliati”, -
convocare l’Assemblea almeno una volta l’anno ed ogni qual
volta ne faccia richiesta motivata almeno il 10% dei soci, -
determinare le quote associative, -
compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi
quelli relativi alla cessione dei beni immobili , -
stendere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea, -
compilare eventuali Regolamenti per il funzionamento e
l’operatività dell’Associazione (la cui osservanza è obbligatoria
per tutti i Soci dopo essere stati portati a loro conoscenza). Il Consiglio nomina, tra i
propri membri: -
un Portavoce (che abbia la firma e la rappresentanza legale
dell’Associazione) -
un Vice-Portavoce (che, in assenza o impedimento del Portavoce,
ne faccia le veci), -
un Segretario (che gestisca la tesoreria: tenga la cassa sociale,
curi la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese e tuteli
il patrimonio dell’Associazione, che abbia facoltà di spesa, nei
limiti previsti dai Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, e
l’obbligo di redigere un rendiconto semestrale della sua attività di
tesoriere), -
un addetto al Centro di Documentazione
(con l’incarico di raccogliere e catalogare tutto il materiale
relativo ai progetti ed alle campagne nazionali ed internazionali
promosse dall’Associazione), -
almeno un Coordinatore per progetto (addetto alla gestione della
circolazione interna di comunicazioni ed iniziative promosse a livello
locale, nazionale ed internazionale) Il Consiglio Direttivo dura in
carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nell’espletamento dei suoi
compiti il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, con riguardo a
competenze tecnico-scientifiche, della consulenza di uno o più Comitati
(o Gruppi di Lavoro), costituiti da soggetti nominati dall’Assemblea
anche tra i non Soci, ed aventi mera funzione consultiva, i cui membri
abbiano spiccate e comprovate competenze nei settori interessati. Il Consiglio Direttivo è
convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del
Portavoce. Il Consiglio Direttivo è
presieduto dal Portavoce, in sua assenza da un Viceportavoce o da un
altro consigliere. Il Consiglio Direttivo delibera
alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, è convocato dal Portavoce o
dal Viceportavoce o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Delle riunioni del Consiglio
Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che
verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ART. 13 - CONSIGLIO DI
DISCIPLINA Il Consiglio di Disciplina può
essere nominato dall’Assemblea, qualora essa lo ritenga necessario. Procede alla sospensione e
dimissioni degli associati, quale che sia la funzione ricoperta anche
d’ufficio, salvo il rispetto del contraddittorio, per gravi ragioni. ART. 14 - ORGANO DI REVISIONE L’Organo di Revisione può
essere nominato dall’Assemblea, qualora essa lo ritenga necessario. E’ composto da uno a tre
membri: se plurimo, nomina al suo interno il proprio Presidente. I revisori dei conti possono
assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’Organo di Revisione resta in
carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rinominati. ART. 15 - BILANCIO L’esercizio finanziario
dell’associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio
Direttivo sottoporrà all’Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo
relativo all’anno precedente, ed entro il 31 dicembre il bilancio
preventivo relativo all’anno successivo. I bilanci debbono restare
depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che
precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti. La richiesta di copie è soddisfatta
dall’associazione stessa a spese del richiedente. Qualsiasi avanzo di gestione
verrà reinvestito nelle attività istituzionali di cui all’art.2 del
presente Statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in
modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la
destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano
effettuate a favore di altre Onlus o organizzazioni di volontariato che
per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria
struttura. ART. 16 - DURATA L’associazione ha durata
illimitata e si estinguerà: a)
Quando lo scopo è stato raggiunto b)
Per le altre cause di cui all’art.27 c.c. In caso di scioglimento e
messa in liquidazione, il nome ed il patrimonio residuo
dell’associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in
bilancio, saranno devoluti in conformità della delibera
dell’assemblea che ne ha stabilito lo scioglimento ad altra
organizzazione senza scopo di lucro per fini non lucrativi. La destinazione di qualsiasi
altro bene che non venisse così devoluto verrà definita da una
giurisdizione competente esclusivamente per fini non lucrativi o a
favore di organizzazioni istituite ed operanti esclusivamente per fini
non lucrativi.
ART. 17 - NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto
esplicitamente dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge
vigenti.
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Ultimo aggiornamento: giovedì 01 febbraio 2007