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Buon Compleanno Codice!

Il 21 maggio 1981, 33 anni fa, veniva adottato dall’Assemblea Mondiale della Sanità il Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno.
Un nome difficile, presto abbreviato in “il Codice”. E’ una convenzione internazionale ed è stato redatto con la finalità di assicurare ai neonati una nutrizione sicura ed adeguata, proteggendo l’allattamento al seno da pratiche inappropriate di commercializzazione e distribuzione dei sostituti del latte materno (articolo 1).
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda l’allattamento materno esclusivo per i primi 6 mesi di vita del bambino, mantenendo poi il latte materno fino al secondo anno o oltre (se la mamma ed il bambino lo desiderano) introducendo gradualmente cibi complementari. Questo perché se nei cosiddetti Paesi a Sviluppo Avanzato l’allattamento artificiale è meno salutare per il bambino e più costoso per le famiglie, il problema si fa drammatico nei Paesi in Via di Sviluppo dove l’OMS stima che 1,5 milioni di bambini muoiano ogni anno per la cosiddetta malattia da biberon (malnutrizione, diarrea e disidratazione poiché spesso l’acqua utilizzata per diluire il latte in polvere non è potabile, in molti luoghi è praticamente impossibile sterilizzare biberon e tettarelle, spesso la polvere è troppo diluita per aumentare la durata di costosissimi barattoli).
Il latte artificiale è anche nemico dell’ambiente: per avere sempre terre per pascolare o per coltivare il cibo destinato agli animali, milioni di alberi vengono abbattuti, le foreste vengono bruciate e tante specie di animali e piante vengono distrutte. Il processo di produzione del latte in polvere richiede quantità enormi di energia. Gli imballaggi, a loro volta, richiedono ingenti quantità di carta, cartone, metallo e plastica ed i mezzi di trasporto usati per trasportare tali prodotti contribuiscono ulteriormente all’inquinamento.
L’OMS stima che solo il 2% delle donne possano non avere latte (agalattia), aggiungendo “casi particolari” possiamo arrivare al 10-12% non di più. Il che significa che negli altri casi le mamme rinunciano ad allattare perché non hanno il sostegno adeguato dai pediatri, dalle ostetriche, dalla famiglia e sono, invece, in balìa di pubblicità ingannevoli.
Il Codice si applica quindi a tutti i sostituti del latte materno, i cosiddetti “alimenti per lattanti” (inclusi i cosiddetti latti speciali), i latti di proseguimento e di crescita, alimenti e bevande complementari, compresa l’acqua, se indicate per un’età inferiore ai 6 mesi, biberon e tettarelle (articoli 2 e 3).

Non ne vieta l’uso né la vendita, ma pone delle restrizioni alla loro commercializzazione, restrizioni frutto di trattative con le aziende produttrici che hanno partecipato alla stesura del Codice accettandolo come standard minimo universale (il che fa ancora più male quando poi si vedono certe violazioni, spesso reiterate).
All’articolo 4 il Codice stabilisce che il materiale informativo e didattico relativo all’alimentazione dei neonati e rivolto alle donne in gravidanza e alle madri dei lattanti e bambini, includa un’informazione chiara su tutti i seguenti punti:
1. i benefici e la superiorità dell’allattamento al seno;
2. l’ alimentazione materna, la preparazione necessaria all’allattamento al seno e il suo mantenimento;
3. l’effetto negativo sull’allattamento al seno dell’introduzione dell’uso anche parziale del biberon;
4. la difficoltà di rendere reversibile la decisione di non allattare al seno;
5. l’utilizzazione corretta degli alimenti per lattanti,incluse le implicazioni di carattere sociale e finanziario relative alla loro utilizzazione;i rischi per la salute derivanti da un uso non appropriato di alimenti per lattanti o altri sostituti di latte materno. Il materiale in questione non deve riportare alcuna immagine o testo che possa idealizzare l’utilizzazione dei sostituti del latte materno.

L’articolo 5.1 afferma: I prodotti cui si applica il presente Codice non dovrebbero essere pubblicizzati o altrimenti promossi presso il pubblico in generale. L’articolo 5.2 sancisce che produttori e distributori non dovrebbero fornire, direttamente o indirettamente, campioni di prodotti cui si applica il Codice alle donne in gravidanza, alle madri o ai membri delle loro famiglie. L’articolo articolo 5.3 prevede il divieto di pubblicità nei punti vendita, divieto di offerta di campioni, divieto di impiego di espedienti promozionali tale da indurre a comprare (esposizioni speciali, buoni sconto, premi, offerte promozionali) prodotti coperti dal Codice.
L’articolo 5.4 precisa che produttori e distributori non dovrebbero distribuire a donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini qualsiasi tipo di regalo o utensile che possa promuovere l’utilizzazione dei sostituti del latte materno o del biberon e nell’articolo 5.5 si precisa che nella sua attività commerciale il personale addetto al marketing non dovrebbe cercare di stabilire contatti diretti o indiretti con donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini.

Gli articoli 6 e 7 e 11 danno precise indicazioni alle autorità ed ai servizi sanitari ed ai governi in merito al rispetto del Codice. Nell’articolo 8 si raccomanda che i personale addetto alla commercializzazione dei prodotti cui si applica il Codice non svolga funzioni educative in relazione a donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini.
L’articolo 9 stabilisca che sia la confezione che l’etichetta non dovrebbero raffigurare neonati, né dovrebbero riportare immagini o testi che possano idealizzare l’uso degli alimenti per lattanti.
L’articolo 10 pone l’attenzione sulla qualità dei prodotti vista come requisito essenziale per la tutela della salute dei neonati e, pertanto, deve attenersi ad uno standard elevato

Potete trovare l’intero Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del latte materno e seguire le attività di IBFAN Italia (associazione composta da tutti i gruppi ed i singoli sostenitori dell’International Baby Food Action Network nel nostro paese, senza fini di lucro, indipendente da ogni movimento politico e confessionale, impegnata ad agire nel rispetto del vigente ordinamento giuridico e dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, attraverso l’utilizzo di metodi non violenti) sul sito fc6.em3design.it/BOZZA/ibfanitalia.org o sulla pagina facebook di IBFAN Italia.

Segreteria IBFAN

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