Ad oggi son 37 anni dal 21 maggio 1981, giorno in cui è stato adottato dall’Assemblea Mondiale della Sanità, il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del latte materno”. Nome lungo e difficile, abbreviato in “il Codice”: non è una legge e nemmeno un regolamento, è una convenzione internazionale, composta inizialmente da 11 articoli e continuamente aggiornata con “risoluzioni” (ogniqualvolta si renda necessario chiarire dei punti, fronteggiare nuove strategie commerciali o aggiornare i dati relativi alla ricerca scientifica).
Perchè il Codice?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda l’allattamento materno esclusivo per i primi 6 mesi di vita del bambino, mantenendo poi il latte materno fino al secondo anno o oltre (se la mamma ed il bambino lo desiderano) introducendo gradualmente cibi complementari.
Nella Dichiarazione di New Dehli nel dicembre 2012 firmata al termine della Conferenza Mondiale sull’Allattamento al Seno si legge “L’allattamento al seno è un imperativo di sanità pubblica” “Non esiste cibo più nutriente, prodotto localmente, abbordabile e sostenibile del latte materno.
Invece, purtroppo, da quand’è stato messo in commercio, il latte artificiale è proposto a tutte le donne e famiglie attraverso campagne pubblicitarie che mettono in dubbio la loro naturale e fisiologica possibilità di allattare.
La finalità del Codice è assicurare ai neonati una nutrizione sicura ed adeguata, proteggendo l’allattamento al seno da pratiche inappropriate di commercializzazione e distribuzione dei sostituti del latte materno (articolo 1).
L’allattamento al seno, se promosso e messo in atto come raccomandato, potrebbe salvare la vita di 830.000 bambini sotto i 5 anni, ogni anno, nel mondo.
In altre parole: il 22% dei decessi neonatali potrebbero essere evitati se l’allattamento al seno fosse avviato entro la prima ora dopo la nascita (un neonato che riceve latte materno entro 1 ora dalla nascita ha circa il triplo di probabilità di sopravvivere rispetto ad uno allattato il giorno dopo il parto). I bambini non allattati al seno hanno probabilità 15 volte maggiore di morire di polmonite e 11 maggiore di morire di diarrea rispetto a quelli che sono allattati esclusivamente al seno per i primi 6 mesi di vita. In qualunque parte del mondo, una mamma o una famiglia in condizioni di disagio, difficoltà economiche o emarginazione sociale avranno maggiori difficoltà ad acquistare il latte, a ricostituirlo in maniera idonea (eccessiva diluizione per risparmiare), ad aver acqua potabile disponibile, a sterilizzare gli strumenti si somministrazione, amplificando gli effetti negativi del mancato allattamento al seno.
Anche nei Paesi a più altro reddito sono noti gli aspetti positivi legati all’allattamento al seno: minor rischio di malattie cronico degenerative in età adulta, meno otiti, meno allergie.
Il Codice si applica a tutti i sostituti del latte materno ossia tutti quegli alimenti liquidi o solidi indicati come idonei nei primi sei mesi di vita, periodo nel quale l’allattamento materno dovrebbe essere esclusivo: latte 1, latti speciali, i latti di proseguimento e di crescita, alimenti e bevande complementari, acqua, biberon e tettarelle (articoli 2 e 3) ponendo delle restrizioni alla loro commercializzazione (sottoscritte dalle aziende produttrici che hanno partecipato alla stesura del codice accettandolo come standard minimo universale). All’articolo 4 il codice stabilisce che il materiale informativo e didattico relativo all’alimentazione dei neonati e rivolto alle donne in gravidanza e alle madri dei lattanti e bambini, includa un’informazione chiara sui seguenti punti: i benefici e la superiorità dell’allattamento al seno; l’alimentazione materna, la preparazione necessaria all’allattamento al seno e il suo mantenimento; l’effetto negativo sull’allattamento al seno dell’introduzione dell’uso anche parziale del biberon; la difficoltà di rendere reversibile la decisione di non allattare al seno; l’utilizzazione corretta degli alimenti per lattanti,incluse le implicazioni di carattere sociale e finanziario relative al loro impiego, i rischi per la salute derivanti da un uso non appropriato di alimenti per lattanti o altri sostituti di latte materno. Il materiale in questione non deve riportare alcuna immagine o testo che possa idealizzare l’utilizzazione dei sostituti del latte materno. I prodotti cui si applica il Codice non dovrebbero essere pubblicizzati o altrimenti promossi presso il pubblico in generale (articolo 5.1), produttori e distributori non dovrebbero fornire, direttamente o indirettamente, campioni di prodotti cui si applica il Codice alle donne in gravidanza, alle madri o ai membri delle loro famiglie (articolo 5.2). E’ vietata la pubblicità nei punti vendita, l’offerta di campioni, l’impiego di espedienti promozionali quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, offerte promozionali finalizzate ad indurre a comprare prodotti coperti dal Codice (articolo 5.3). Produttori e distributori non dovrebbero fornire a donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini qualsiasi tipo di regalo o utensile che possa promuovere l’utilizzazione dei sostituti del latte materno o del biberon (articolo 5.4) e il personale addetto al marketing non dovrebbe cercare di stabilire contatti diretti o indiretti con donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini (articolo 5.5). Con la diffusione della tecnologia e di internet, le ditte riescono a violare il codice con una facilità davvero strabiliante: non c’è ditta che non abbia un sito dal quale chiede la registrazione dei dati del bebè in modo da scrivere al compimento di ogni mese ed anno, inviare campioni, buoni sconto, auguri, etc etc. Su Facebook le ditte hanno maggior margine d’azione perchè possono comunicare quotidianamente con le mamme “amiche”, lanciare promozioni, campagne, sondaggi, lezioncine da parte di pediatri. E non mancano app in modo che le mamme siano aggiornate, in ogni istante, sul proprio telefonino. E non mancano pagine di cosiddetti influencer che spesso veicolano informazioni scorrette e certo non libere da conflitti di interessi.
Gli articoli 6, 7 e 11 forniscono precise indicazioni alle autorità ed ai servizi sanitari ed ai governi in merito al rispetto del Codice. Nell’articolo 8 si raccomanda che il personale addetto alla commercializzazione dei prodotti cui si applica il Codice non svolga funzioni educative in relazione a donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini.
L’articolo 9 stabilisce che sia la confezione che l’etichetta non dovrebbero raffigurare neonati, né dovrebbero riportare immagini o testi che possano idealizzare l’uso degli alimenti per lattanti.
L’articolo 10 pone l’attenzione sulla qualità dei prodotti vista come requisito essenziale per la tutela della salute dei neonati e, pertanto, deve attenersi ad uno standard elevato, requisito che purtroppo, soprattutto nell’ultimo anno, con le diverse segnalazioni di contaminazioni, è venuto meno.
L’Italia ha parzialmente integrato il Codice nel suo ordinamento legislativo a partire dal 1994 (DM n. 500/94, D
Lgs n. 241 del 19.3.1996, circolare 16 del 24 ottobre 2000, DM 16 gennaio 2002, DM n.46 del 22
febbraio 2005) e, più recentemente, a seguito della Direttiva della Commissione Europea (2006/141/CE) con il D.M. 82/2009 e successivo decreto sanzionatorio (D.L. 84/2011) anche se, al momento la legge italiana si limita a regolamentare il marketing delle formule sostitutive (latti tipo 1).
Sul rispetto, applicazione e monitoraggio del Codice vigila, dalla sua nascita, l’International Baby Food Action Network. IBFAN Italia (fc6.em3design.it/BOZZA/ibfanitalia.org) è un’associazione senza fini di lucro, indipendente da ogni movimento politico e confessionale, impegnata ad agire nel rispetto del vigente ordinamento giuridico e dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, attraverso l’utilizzo di metodi non violenti.
L’associazione si propone di far avvenire miglioramenti duraturi nelle pratiche alimentari di neonati e bambini, è pertanto attiva nel:
• favorire l’eliminazione in Italia e nel resto del mondo delle pratiche scorrette di commercializzazione di tutti gli alimenti sostitutivi del latte materno (latti e altri alimenti per lattanti e bambini piccoli) e degli accessori atti alla loro somministrazione (biberon e tettarelle) da parte delle aziende che li producono o distribuiscono, mediante la piena attuazione di quanto sancito (come requisito minimo universale) dal Codice Internazionale OMS/UNICEF sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e dalle successive pertinenti Risoluzioni dell’Assemblea Mondiale della Sanità;
• promuovere le condizioni che possano favorire la corretta alimentazione di neonati e bambini, a partire dalla promozione dell’allattamento, dato che il latte materno costituisce l’alimento fisiologicamente predisposto dalla natura, da solo nei primi sei mesi di vita, ed insieme ad alimenti complementari nei primi due anni o oltre (secondo le Risoluzioni dell’Assemblea Mondiale della Sanità).
Oggi festeggia con noi il Codice in uno o più di questi modi:
- vai a leggere o rileggere come è nato e cos’è il Codice
- iscriviti alla nostra newsletter (qui di fianco a destra)
- inoltra la newsletter con questo testo ad almeno un tuo amico/a che non sei sicuro lo conosca
- diffondi questo post nei social (a proposito: fai già parte della nostra famiglia su Facebook?)
- segnalaci una violazione che hai notato su riviste, social, siti web, negozi…
- sostieni IBFAN Italia associandoti
- aiutaci concretamente, scrivendo a segreteria@ibfanitalia.org cosa sei disponibile a fare
0 commenti